Compenso del difensore della curatela secondo le tariffe professionali (Cass. civ. Sez. I n. 25285 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’opera prestata dal professionista su incarico del curatore fallimentare, nella qualità di difensore della procedura, esula dalla figura del coadiutore di cui all’art. 32, comma 2, l. fall. e s’inquadra nella vera e propria prestazione d’opera professionale. Il relativo compenso deve essere determinato secondo le tariffe professionali applicabili, in ragione della qualità dell’opera prestata e nei limiti dell’importo domandato, non secondo i criteri seguiti per le spettanze del consulente tecnico d’ufficio. Ne consegue che la liquidazione a vacazione è illegittima quando l’incarico consista nell’assistenza e rappresentazione della curatela in un giudizio, come nella richiesta di inefficacia o estinzione di un sequestro conservativo tributario. Natura, complessità e risultati della prestazione restano oggetto di valutazione del giudice di merito ai fini della sola commisurazione del quantum.

Il Fatto

Il ricorrente, professionista, aveva ricevuto dalla procedura fallimentare l’incarico di richiedere l’inefficacia e/o l’estinzione del sequestro conservativo disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale nei confronti del contribuente, con provvedimento definito da ordinanza di inammissibilità. Il Giudice Delegato aveva liquidato il compenso in misura ridotta, a vacazione, e il Tribunale, con decreto, aveva rigettato il ricorso proposto avverso quella liquidazione.

Il Tribunale aveva ritenuto non applicabile la disciplina del D.M. n. 140/2012, sul rilievo che oggetto del giudizio non erano imposte, tasse, contributi, sanzioni o interessi, bensì gli effetti di un sequestro conservativo, già inefficace ex lege. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo; l’intimata non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 2233 c.c. e agli artt. 15, 17, 18, 28 e tabella C del D.M. n. 140/2012, oltre a vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia errato nel ricondurre la prestazione all’opera dell’ausiliare del giudice, anziché alle tariffe professionali.

La Corte ritiene il motivo fondato. Dagli atti risulta che il professionista aveva ricevuto dagli organi della procedura un incarico professionale, regolarmente espletato, di assistenza e rappresentazione della curatela. Il sequestro conservativo tributario è misura cautelare richiesta dall’Amministrazione finanziaria a tutela del credito fiscale; l’attività difensiva svolta per la sua rimozione si colloca, dunque, nel perimetro dell’art. 28 del D.M. n. 140/2012.

Ha quindi errato il Tribunale nel negare l’applicabilità di tale disciplina sulla base della sola assenza di contestazione su imposte o sanzioni. Il professionista ha assistito la curatela nella richiesta di rimozione di un provvedimento cautelare emesso sulla scorta della delibazione di una pretesa fiscale, con la conseguenza che il compenso va determinato secondo i criteri del D.M. n. 140/2012 e non a vacazione.

La Corte richiama il precedente Cass. 18116/2024, secondo cui l’opera del professionista incaricato dal curatore nella qualità di difensore della procedura esula dalla figura del coadiutore e integra una prestazione d’opera professionale; il compenso va quindi liquidato secondo le tariffe professionali e, nei limiti della domanda, secondo il valore della pratica, senza ricorrere ai criteri propri del consulente tecnico d’ufficio. Natura e complessità della prestazione e risultati conseguiti rilevano solo in sede di commisurazione.

In accoglimento del ricorso il decreto è cassato, con rinvio al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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