Risoluzione per violazione del codice etico e fideiussioni autonome negli appalti (Cass. civ. Sez. III n. 9992 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti pubblici, il giudicato penale di assoluzione del socio o amministratore della società appaltatrice non vincola il giudice civile chiamato a valutare la legittimità della risoluzione contrattuale fondata sulla violazione del codice etico della committente. Il rapporto fiduciario tra stazione appaltante e appaltatore è oggetto di autonoma valutazione civile, distinta dall’accertamento penale, sicché le condotte comunque tenute dagli amministratori rilevano sull’affidabilità dell’impresa a prescindere dal loro esito nel processo penale. La risoluzione per inadempimento azionata tramite clausola risolutiva espressa resta legittima, non derivando da ciò alcun collegamento con le cause di esclusione dalle gare. Il sequestro penale dell’azienda e la nomina dell’amministratore giudiziario non sanano gli inadempimenti anteriori al provvedimento cautelare.

Il Fatto

Una società di costruzioni stipula con la committente ferroviaria tre contratti di appalto, eseguendo i lavori previsti. Nel corso di un’indagine penale, il GIP dispone il sequestro preventivo delle quote e del patrimonio aziendale. Facendo leva su tale indagine, la committente risolve i contratti per violazione del codice etico di gruppo e incassa le fideiussioni prestate per la regolare esecuzione.

La società appaltatrice cita in giudizio la committente e la banca garante per accertare l’illegittimità della risoluzione e l’insussistenza del diritto all’escussione. Il Tribunale rigetta la domanda e condanna la banca al pagamento. La Corte d’Appello conferma, dichiarando peraltro inammissibile l’appello incidentale della garante perché tardivo. Avverso la sentenza ricorrono in Cassazione, in via principale e incidentale, la società e la banca.

La Motivazione della Corte

La ricorrente principale deduce la violazione del giudicato penale di assoluzione dei soci perché il fatto non sussiste, oltre alla falsa applicazione delle regole di prova. La Corte dichiara il motivo inammissibile per plurimi profili. Anzitutto è formulato in violazione del requisito dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., perché non censura in modo idoneo la ratio decidendi fondata sulla valenza delle condotte degli amministratori rispetto all’affidabilità dell’appaltatrice e al rapporto fiduciario.

La Corte valorizza il passaggio del giudice di merito secondo cui le cause di risoluzione previste nel codice etico presuppongono che la committente ravvisi motivi ostativi alla prosecuzione del rapporto, emergendo fatti idonei a incidere sull’affidabilità dell’appaltatrice. Ne deriva la piena autonomia della valutazione civile rispetto all’esito del giudizio penale. Quanto alla prospettata violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., il motivo è inammissibile per il mancato rispetto delle condizioni poste dalle Sezioni Unite n. 20867 del 30.9.2020.

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che l’art. 38, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 — che nella formulazione vigente ratione temporis escludeva le cause di esclusione dalle gare per le aziende sottoposte a sequestro penale e affidate ad amministratore giudiziario — impedisse alla committente di risolvere i contratti. Il motivo è infondato. La tesi postula un collegamento tra le prescrizioni per la partecipazione alle gare e l’istituto privatistico della risoluzione contrattuale, collegamento privo di riscontro in alcuna disposizione di diritto positivo.

La Corte osserva che la legittimità delle clausole risolutive espresse non è mai stata contestata. Il sequestro penale e la nomina dell’amministratore giudiziario non valevano a sanare gli inadempimenti anteriori. Infine, quanto al ricorso incidentale della banca garante, la Corte esclude che la sua posizione di garante integri un litisconsorzio necessario: non vi è alcuna garanzia propria o impropria, ma solo l’autonoma domanda di escussione di una polizza a prima richiesta, tipica delle cauzioni negli appalti pubblici, con piena indipendenza della figura del garante dal debitore principale. La qualificazione dell’impugnazione come incidentale e tardiva è quindi corretta, e altrettanto la condanna alle spese. I ricorsi sono rigettati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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