Cessione in blocco: onere di provare il perfezionamento della cessione (Cass. civ. Sez. 3 n. 14605 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se effettuata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il giudice deve procedere a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la notificazione può rivestire un valore meramente indiziario. L’omessa iscrizione all’albo di cui all’art. 106 t.u.b. del soggetto incaricato del recupero dei crediti cartolarizzati non determina l’invalidità degli atti di riscossione, attenendo la relativa disciplina alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario. La rivalutazione del compendio istruttorio è preclusa nel giudizio di legittimità.
Il Fatto
Una banca promuoveva esecuzione immobiliare nei confronti di un debitore, nella quale interveniva tardivamente un’altra banca, quale creditrice fondiaria, in sostituzione di una società cessionaria del credito riveniente da un mutuo fondiario. Il debitore proponeva opposizione all’esecuzione, sia sotto il profilo formale che di merito. Dopo la sospensione dell’esecuzione, il giudizio di merito vedeva il rigetto dell’opposizione da parte del Tribunale.
La sentenza di primo grado veniva appellata dal debitore. Nel giudizio di impugnazione si costituivano sia la banca cessionaria, sia una società quale interventrice volontaria, in quanto ulteriore cessionaria del medesimo credito. La Corte d’appello accoglieva l’opposizione, ritenendo che la cessione originaria del credito non si fosse perfezionata. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione le due società creditrici.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente in relazione alla carenza dei requisiti, in capo ad una delle società ricorrenti, per agire ai fini della riscossione. Sul punto, richiamando un proprio precedente (Cass. n. 7243 del 2024), ha affermato che gli atti di riscossione compiuti da un soggetto non iscritto nell’albo di cui all’art. 106 t.u.b. non sono affetti da invalidità. Ciò in quanto l’art. 2, comma 6, l. n. 130/1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene alla regolamentazione amministrativa del settore, la cui rilevanza pubblicistica è tutelata dal sistema dei controlli e dai poteri, anche sanzionatori, dell’autorità di vigilanza.
Nel merito, l’unico motivo di ricorso è stato ritenuto infondato e, in parte, inammissibile. Le ricorrenti lamentavano la violazione degli artt. 1264 e 2697 cod. civ. e delle norme sulla cessione in blocco, sostenendo che la Corte d’appello non avesse riconosciuto la riconducibilità del credito alla cessione, sulla base di una serie di indici identificativi indicati nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La Corte ha però evidenziato che il motivo si incentrava su una «erronea valutazione del corredo probatorio», profilo che non può essere rivalutato in sede di legittimità.
Nel merito, la Cassazione ha condiviso l’accertamento del giudice di merito, secondo cui la documentazione prodotta non comprovava il perfezionamento della cessione originaria, ma costituiva una mera proposta, non accettata nel termine fissato. Al riguardo, ha richiamato il principio per cui, in tema di cessione in blocco, ove il debitore contesti l’esistenza dei contratti, la prova della notificazione della cessione, anche tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale, non è sufficiente. Il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, potendo la notificazione assumere un valore indiziario. Nella specie, difettava in radice la prova del perfezionamento della cessione, non essendo stato prodotto l’unico documento rilevante a fronte della dedotta mancata accettazione.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna delle società ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, con distrazione in favore del difensore che ne aveva fatto richiesta. La Corte ha altresì attestato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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