Revocazione inammissibile per errore di fatto insussistente e condanna per abuso del processo (Cass. civ. Sez. 3 n. 11374 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione proposto ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. è inammissibile quando non deduca un semplice errore percettivo, ma censuri attività di giudizio quali l’interpretazione della sentenza impugnata o la valutazione degli effetti di una clausola contrattuale. L’errore di fatto revocatorio non può riguardare un fatto che sia stato oggetto di discussione tra le parti nei precedenti gradi di giudizio, difettando il requisito dell’incontroverso. La proposizione di un ricorso manifestamente infondato e inutilmente prolisso integra abuso del processo, legittimando la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., cui consegue ope legis quella ex quarto comma della medesima norma.

Il Fatto

Il contribuente, avendo conferito un ramo d’azienda in una società agricola, aveva stipulato con i soci di questa un contratto di garanzia per tenerlo indenne da ogni onere fiscale connesso all’operazione. A seguito di un avviso di liquidazione, i garanti avevano convenuto in giudizio il contribuente per sentir accertare l’insussistenza dei propri obblighi, mentre quest’ultimo aveva proposto domanda riconvenzionale di condanna.

Il Tribunale aveva dichiarato i garanti obbligati a manlevare il contribuente, ma la Corte d’appello, riformando la sentenza, aveva dichiarato nullo il contratto per violazione dell’art. 62 d.P.R. n. 131/1986. Nelle more del giudizio di legittimità, l’avviso di liquidazione era stato annullato dal giudice tributario, sicché la Cassazione aveva dichiarato cessata la materia del contendere, esaminando il ricorso ai soli fini delle spese e condannando il contribuente. Avverso tale ordinanza il contribuente ha proposto ricorso per revocazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha scrutinato i quattordici motivi di ricorso, dichiarando in primo luogo manifestamente infondate le istanze di sollevamento dell’incidente di legittimità comunitaria e di legittimità costituzionale, rilevando che la materia processuale non è armonizzata e che la disciplina dei mezzi di impugnazione è rimessa al legislatore nazionale.

I motivi contraddistinti con i numerali da 1-bis a 6-bis sono stati dichiarati inammissibili, in quanto prospettano pretesi errori di diritto. I primi due motivi sono risultati inammissibili perché censurano l’attività di giudizio consistente nell’interpretazione della sentenza impugnata, non ravvisandosi alcun errore di fatto revocatorio. Il terzo motivo è stato respinto perché il motivo del ricorso originario era stato effettivamente esaminato nel provvedimento impugnato.

Quanto al quarto motivo, la Corte ha escluso la configurabilità dell’errore di fatto, posto che il contratto, essendo stato oggetto di discussione per tre gradi di giudizio, non poteva considerarsi fatto incontroverso. Il quinto e gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili in quanto prospettano, a tutto concedere, errori di giudizio e non errori percettivi, compresa la censura relativa alla ritenuta cessazione della materia del contendere e quella concernente la condanna alle spese in assenza di soccombenza, che attengono a giudizi di diritto.

La Corte ha infine rilevato come la palese insostenibilità delle tesi del ricorrente, la manifesta infondatezza del ricorso e la sua prolissità, non più consentita alla luce del novellato art. 121 c.p.c., integrino gli estremi dell’abuso del processo, imponendo la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., con conseguente condanna ope legis anche ai sensi del quarto comma. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento delle somme dovute ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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