Risoluzione contrattuale in fase esecutiva devoluta al giudice ordinario (TAR Sicilia n. 2121 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici, lo spartiacque del riparto di giurisdizione è costituito dalla stipulazione del contratto. Appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla procedura di affidamento e agli atti prodromici alla stipula. Una volta stipulato il contratto, le controversie concernenti la sua esecuzione e la sua risoluzione spettano al giudice ordinario, involgendo posizioni di diritto soggettivo nell’ambito di un rapporto di natura privatistica. L’atto di risoluzione, pur formalmente unilaterale, non è espressione di potere autoritativo pubblicistico, ma di autotutela contrattuale di natura privatistica. Ciò che rileva ai fini del riparto è il petitum sostanziale e la causa petendi della domanda.

Il Fatto

Il consorzio ricorrente ha impugnato la delibera con cui la stazione appaltante ha disposto la risoluzione del contratto d’appalto, stipulato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di prolungamento di una rete metropolitana, nonché l’indizione di una nuova procedura di gara per il completamento dell’opera.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 216, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, l’inosservanza delle determinazioni del Collegio consultivo tecnico, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la lesione dei principi di buona fede, affidamento e risultato. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assumendo che la controversia investe la fase esecutiva del rapporto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata. Dagli atti risulta che l’appalto è stato definitivamente aggiudicato con provvedimento del 16 marzo 2021 e che il contratto è stato stipulato il 31 agosto 2021. La controversia concerne la successiva fase di esecuzione del rapporto: progettazione esecutiva, verifiche tecniche, rapporti con il Collegio consultivo tecnico, contestata impossibilità di prosecuzione e infine risoluzione contrattuale.

Il petitum sostanziale del ricorso non investe la fase pubblicistica della scelta del contraente, ma mira a contestare i presupposti dello scioglimento del vincolo contrattuale già perfezionato, sollecitando il sindacato sul comportamento delle parti nell’esecuzione dell’appalto. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie sorte nella fase antecedente alla stipula, mentre quelle inerenti alla fase successiva, concernenti l’esecuzione e la risoluzione, spettano al giudice ordinario, poiché involgono posizioni di diritto soggettivo in un rapporto di natura privatistica.

Il giudice della giurisdizione ha affermato che la stipulazione del contratto segna il discrimine tra la fase pubblicistica della scelta del contraente, retta da poteri autoritativi, e la fase esecutiva, nella quale l’amministrazione agisce di regola quale parte contrattuale in posizione paritetica. Una volta stipulato il contratto, l’amministrazione non può più esercitare poteri autoritativi di autotutela per risolvere unilateralmente il vincolo negoziale, qualora il provvedimento di risoluzione sia sostanzialmente fondato su inadempimenti contrattuali o vizi propri dell’esecuzione (cfr. Sez. Unite Civile, Ordinanza n. 10705 del 03/05/2017).

L’atto di risoluzione, anche se emanato unilateralmente, non è espressione di un potere autoritativo pubblicistico, ma costituisce l’esercizio di un’autotutela di natura privatistica, analoga a quella di qualsiasi contraente privato in caso di inadempimento della controparte. Non rileva in senso contrario la veste formalmente amministrativa dell’atto, dovendosi avere riguardo alla sua sostanza e alla natura della situazione giuridica azionata. Anche se l’atto è formalmente denominato “revoca”, ma nella sostanza si fonda su un inadempimento contrattuale, la giurisdizione rimane del giudice ordinario.

Nel caso in esame, l’atto impugnato interviene dopo la stipula del contratto ed è espressione della determinazione di sciogliere il rapporto in ragione di vicende maturate nel corso della sua esecuzione, in posizione paritetica con l’altra parte. L’art. 216, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 riguarda espressamente le controversie insorte durante l’esecuzione e prevede che, nei casi di risoluzione, sia acquisito il parere del Collegio consultivo tecnico: si tratta di disposizione interna alla fase esecutiva, la cui eventuale violazione non muta la natura sostanziale della controversia. Il richiamo all’indizione di una nuova gara non vale in senso contrario, trattandosi di effetto consequenziale alla risoluzione, mentre il nucleo della domanda resta incentrato sulla contestazione dei presupposti della risoluzione stessa. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza della riproposizione innanzi al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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