Legittimo il diniego di CIGO per crisi divenuta strutturale e monocommittenza (TAR Sicilia n. 2120 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di ammissione alla cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria, incontra i limiti connessi all’ampio margine di discrezionalità tecnica riconosciuto all’ente previdenziale nella valutazione della situazione di crisi aziendale. Le scelte dell’INPS sono sindacabili solo se evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti o inattendibili, ovvero viziate da palesi travisamenti in fatto. Non è l’Istituto a dover dimostrare l’insussistenza dei presupposti per l’erogazione, ma l’azienda richiedente a dover provare la sussistenza di tutti gli elementi eccezionali richiesti dalla normativa. La ricorrenza sistematica del ricorso al trattamento e la persistente monocommittenza con un soggetto a sua volta in crisi possono fondare la diagnosi di crisi strutturale, anziché transitoria, senza che ciò integri sviamento o contraddittorietà.

Il Fatto

Un consorzio di imprese operante nel settore della confezione di capi di abbigliamento, con otto dipendenti, ha impugnato i tre provvedimenti con cui l’INPS aveva respinto le domande di cassa integrazione ordinaria per il periodo dal 18 agosto 2025 al 15 marzo 2026. Il diniego si fondava sulla qualificazione della crisi come non più transitoria ma ciclica, ricorrente e prevedibile, connessa alla perdurante difficoltà del committente principale.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dei termini procedimentali, l’erronea applicazione degli artt. 11 e 14 del d.lgs. n. 148/2015, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà per avere l’INPS valorizzato la monocommittenza che la stessa circolare dell’Istituto dichiarava irrilevante, il difetto di istruttoria e lo sviamento di potere. La domanda cautelare è stata ritirata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina unitariamente le censure, stante l’unicità della causale posta a base di tutte le istanze. Il punto centrale consiste nello stabilire se la valutazione dell’INPS sulla natura strutturale della crisi sia sindacabile e, in caso positivo, se sia corretta. Il giudice richiama l’orientamento prevalente secondo cui l’istituto opera in via eccezionale rispetto al sinallagma retributivo, con assunzione del costo a carico della collettività e regole di stretta interpretazione quanto ai presupposti.

Quanto alla censura sulla mancata conclusione del procedimento, il TAR osserva che i termini sono da considerarsi ordinatori, ove non dichiarati espressamente perentori, secondo Cons. Stato, sez. V, n. 3569 del 2024.

Nel merito il Collegio rileva che i tentativi di diversificazione del portafoglio clienti non siano approdati a nulla. La persistente monocommittenza con una società fortemente condizionata dal mercato nordamericano non può non indurre a riflettere sul carattere strutturale, piuttosto che transitorio, della crisi. La tesi del ricorrente di pretendere una sostanziale socializzazione del costo del rischio da portafoglio ordini si pone in contrasto con la giurisprudenza secondo cui la CIGO opera in deroga al principio di responsabilità d’impresa.

Quanto alla monocommittenza, l’Istituto ha chiarito che essa non è di per sé ostativa, ma nel caso concreto è valorizzata quale indice di non ottimale organizzazione e di prevedibilità delle sospensioni. Non emergono quindi profili di contraddittorietà.

Il Collegio esclude infine il difetto di istruttoria: l’INPS aveva richiesto integrazione documentale al ricorrente, il quale non ha dimostrato l’ampliamento concreto del portafoglio clienti. Trova applicazione il principio secondo cui spetta all’azienda provare la sussistenza degli elementi eccezionali richiesti dalla normativa. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese, liquidate in 2.604,50 euro oltre accessori, con riduzione massima del cinquanta per cento per la scarsa difficoltà dell’affare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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