La risoluzione del contratto di cessione del diritto di superficie rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (TAR Basilicata n. 65 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui un Comune dichiara la risoluzione di un contratto di cessione del diritto di superficie, per inadempimento del cessionario, non costituisce esercizio di un potere autoritativo, ma attività svolta iure privatorum nell’ambito di un rapporto paritetico. Ne consegue che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo applicabile il criterio della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni, in quanto il rapporto è regolato dal diritto comune. La presenza di una deliberazione di indirizzo a monte o l’evocazione di esigenze di interesse pubblico non mutano la natura giuridica del rapporto.

Il Fatto

Un ente ecclesiastico ha impugnato la deliberazione con cui il Consiglio comunale aveva disposto la risoluzione parziale del contratto di cessione a titolo gratuito del diritto di superficie, stipulato con il Comune, limitatamente all’area di un lotto destinato alla costruzione di opere parrocchiali. Il Comune aveva rilevato l’assenza di attività in cantiere a seguito della comunicazione di inizio lavori, dichiarando la decadenza del permesso di costruire, e aveva quindi risolto il contratto per inadempimento.

La ricorrente deduceva l’incompetenza del Consiglio comunale e la violazione di legge. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un rapporto di natura privatistica.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il criterio fondamentale del riparto basato sulla natura della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e sulla natura dell’attività posta in essere dall’Amministrazione. La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste solo ove l’Amministrazione agisca nell’esercizio di un potere autoritativo, incidente unilateralmente sulla sfera giuridica del privato; diversamente, quando agisce iure privatorum in posizione di parità, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

Nel caso di specie, l’atto impugnato non costituiva l’esercizio di un potere di gestione del territorio o di revoca di una concessione a monte della stipula, ma un atto volto a far valere l’effetto risolutivo previsto nel contratto, a causa del dedotto inadempimento. Una volta concluso il contratto, il rapporto giuridico successivo, espressivo di diritti e obblighi di natura privatistica, si colloca su un piano paritario e le relative vicende, inclusa la risoluzione per inadempimento, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, anche quando una delle parti è una pubblica amministrazione.

Il Collegio ha disatteso l’argomento della ricorrente circa la sussistenza della giurisdizione esclusiva in materia di concessione di beni, osservando che l’accordo, stipulato per atto pubblico, integrava un contratto traslativo di un diritto reale di superficie. Sono state altresì considerate recessive sia la circostanza della deliberazione consiliare di indirizzo che l’evocazione di esigenze di interesse pubblico, in quanto non mutano la natura giuridica privatistica del rapporto.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con indicazione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 1, cod. proc. amm. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione delle peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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