Concessioni demaniali assegnate con procedura selettiva: illegittima inclusione tra i titoli in scadenza al 2027 (TAR Lazio n. 12366 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate all’esito di una procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità, ai sensi degli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. att. cod. nav., conservano la loro efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e non possono essere ricondotte nell’alveo delle concessioni prorogate per legge, la cui scadenza è stata differita al 30 settembre 2027. È pertanto illegittima la delibera che, nell’individuare i titoli da rimettere a gara, includa anche quelli rilasciati all’esito di procedura evidenziale con scadenza successiva, senza distinguere tra le diverse fattispecie.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Fiumicino nel 2021 con scadenza al 31 dicembre 2033, all’esito del procedimento selettivo previsto dagli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. att. cod. nav., impugnava le deliberazioni con cui l’amministrazione comunale, facendo riferimento alle concessioni “già oggetto di estensione nella vigenza della l. n. 145/2018“, fissava al 31 dicembre 2024 e poi al 30 settembre 2027 il termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni, disponendo l’espletamento delle procedure competitive per l’affidamento degli spazi demaniali marittimi.
La ricorrente deduceva l’illegittimità dell’equiparazione tra le concessioni prorogate automaticamente ex lege e quelle, come la propria, rinnovate all’esito di una procedura comparativa rispettosa del diritto dell’Unione europea. Avverso le successive delibere, che confermavano il termine del 30 settembre 2027, proponeva motivi aggiunti, unitamente alla domanda risarcitoria e, in via subordinata, di indennizzo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente osservato che l’eccezione di tardività sollevata dal Comune riguardava esclusivamente la determinazione dirigenziale n. 123 del 31 ottobre 2024, oggetto di separato giudizio, e non poteva pertanto essere scrutinata nel presente giudizio.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso richiamando la sentenza n. 7149 del 21 aprile 2026, con cui la stessa Sezione aveva già annullato la determinazione dirigenziale che dichiarava l’inesistenza delle concessioni con scadenza al 2033. Tale pronuncia, cui il TAR ha rinviato ex art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., ha ritenuto illegittima la ricostruzione dell’amministrazione comunale, la quale non aveva distinto tra i titoli prorogati per legge e quelli rilasciati a seguito di procedura selettiva.
Considerato che nel titolo della ricorrente, rilasciato a seguito della procedura evidenziale, risulta indicata la scadenza al 31 dicembre 2033, il TAR ha annullato in parte qua le delibere gravate, nella parte in cui includevano tale titolo tra quelli in scadenza al 30 settembre 2027 e per cui doveva procedersi all’espletamento delle procedure competitive.
La fondatezza delle domande principali ha esonerato il Collegio dall’esame delle pretese risarcitorie e indennitarie avanzate in via subordinata. La novità delle questioni trattate ha infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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