La decadenza dalla rivendita è atto dovuto conseguente alla revoca della ricevitoria del lotto (TAR Basilicata n. 64 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla titolarità di una rivendita ordinaria di generi di monopolio, disposta ai sensi degli artt. 6, 13 e 18 della legge n. 1293/1957, si configura come atto dovuto e consequenziale rispetto all’atto presupposto rappresentato dalla decadenza da altra concessione dello Stato, quale la ricevitoria del gioco del lotto. Il potere esercitato dall’Amministrazione ha natura vincolata e ha ad oggetto il mero accertamento del presupposto di fatto, consistente nella sussistenza o meno della condizione soggettiva prevista dalla legge. Non è pertanto consentita all’Amministrazione alcuna ponderazione di interessi, tipica della discrezionalità amministrativa, né una valutazione autonoma circa la riferibilità della condotta alla gestione dei generi di monopolio, atteso che il venir meno del rapporto fiduciario con lo Stato per la revoca di una concessione riverbera i suoi effetti anche su altri rapporti concessori in essere.
Il Fatto
Il titolare di una rivendita ordinaria di generi di monopolio e assegnatario di una ricevitoria del lotto vedeva revocata quest’ultima concessione nel giugno 2024, a causa di omessi versamenti dei proventi del gioco per un rilevante ammontare. L’Amministrazione, ritenendo integrata una grave irregolarità nella gestione lesiva del vincolo fiduciario, comunicava l’avvio del procedimento per la decadenza anche dalla rivendita di tabacchi. Il Tribunale civile, su istanza del ricorrente, sospendeva temporaneamente la procedura, che si concludeva con l’estinzione del procedimento di proroga. L’Amministrazione emanava quindi il provvedimento di disdetta dell’atto di obbligazione per l’assegnazione della rivendita e la relativa chiusura, avverso cui il ricorrente proponeva ricorso lamentando l’erronetà della presunzione di automaticità della decadenza.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sosteneva che l’Amministrazione avesse errato nel considerare la decadenza dalla rivendita come una conseguenza automatica e vincolata della revoca della ricevitoria del lotto, omettendo una valutazione autonoma e discrezionale atteso che la condotta contestata non era direttamente riferibile alla gestione dei generi di monopolio e non erano state rilevate specifiche irregolarità in tale settore.
Il TAR ha disatteso tale ricostruzione, richiamando il quadro normativo di riferimento e osservando che l’art. 6, comma 1, n. 9, della legge n. 1293/1957 preclude la gestione di un magazzino a chi sia stato rimosso da altre mansioni inerenti a rapporti con l’Amministrazione dei monopoli di Stato, senza che sia decorso il termine di cinque anni dalla rimozione. Il successivo art. 13 stabilisce la decadenza del magazziniere al ricorrere dei casi di esclusione, mentre l’art. 18 estende la disciplina anche alle rivendite, con la regolamentazione attuativa di cui al d.P.R. n. 1074/1958.
La Corte ha chiarito, in conformità alla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. VII, n. 4532 del 2023; sez. IV, n. 4313 del 2015 e n. 3195 del 2020), che la decadenza dalla titolarità della rivendita ordinaria si pone quale atto dovuto e consequenziale rispetto all’atto presupposto e necessario, rappresentato dall’emanazione della decadenza da altra concessione dello Stato, come quella avente ad oggetto la ricevitoria del gioco del lotto.
Il potere esercitato dall’Amministrazione ha quindi natura vincolata, limitandosi all’accertamento del presupposto di fatto della sussistenza della condizione soggettiva legale, senza possibilità di operare quella ponderazione di interessi che caratterizza l’esercizio della discrezionalità amministrativa. Sotto altro profilo, il giudice ha ritenuto corretta l’argomentazione dell’atto impugnato circa il venir meno del rapporto di fiducia con l’Amministrazione, conseguente alla decadenza dalla concessione del lotto, quale causa idonea a recidere il vincolo anche rispetto ad altri rapporti concessori in essere.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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