Spese di lite e dissesto: credito esigibile solo dopo il giudicato (C.G.A.R.S. n. 163 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il credito per spese di lite liquidato con sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto dell’ente locale non rientra nella massa passiva gestita dall’organo straordinario di liquidazione. Il debito che, pur avendo causa in un atto o fatto di gestione anteriore alla data di discriminazione, fosse all’epoca ancora incerto, illiquido ed inesigibile, necessita del successivo giudicato per divenire certo, liquido ed esigibile, con la conseguenza che l’obbligazione grava sul Comune e non sull’organo della procedura concorsuale. Il rilascio di un atto di assenso da parte di altra amministrazione nel corso del giudizio non esonera l’ente dall’adempimento degli ulteriori ordini contenuti nella sentenza ottemperanda, sicché il ricorso per ottemperanza va accolto con nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
Il Fatto
Una ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il C.G.A.R.S. aveva parzialmente accolto l’appello avverso la pronuncia del giudice di prime cure, annullando i provvedimenti con cui il Comune aveva ordinato di non eseguire i lavori oggetto di una SCIA per la fedele ricostruzione di un fabbricato. Il giudice di appello aveva stabilito che il Comune riattivasse il procedimento entro trenta giorni, acquisendo i pareri e le autorizzazioni mancanti, previa verifica del rispetto dei requisiti dell’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001.
Secondo la ricorrente, l’ente era rimasto inerte, salvo una comunicazione relativa al dissesto finanziario con invito ad aderire alla massa passiva. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso quanto alla condanna alle spese, per carenza di legittimazione passiva in luogo dell’organo straordinario di liquidazione, e ha dedotto di aver riattivato il procedimento, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso. Quanto al pagamento delle spese di lite, ha ritenuto non applicabile l’orientamento invocato dall’amministrazione, osservando che si tratta di un debito derivante dalla condanna contenuta nella sentenza ottemperanda.
Ha richiamato il principio per cui il debito che, pur avendo causa in un atto o fatto di gestione anteriore alla data di discriminazione, fosse all’epoca ancora incerto, illiquido ed inesigibile, necessita di un successivo giudicato per tramutarsi in certo, liquido ed esigibile, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 3937/2017. Ne deriva che il Comune è tenuto al pagamento, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, di quanto stabilito dalla decisione ottemperanda.
Quanto al secondo profilo, il Collegio ha rilevato che il rilascio del nulla osta prodotto dall’amministrazione non esime l’ente dall’adempiere all’ordine contenuto in sentenza, relativo alle verifiche specificate.
In accoglimento della domanda, la Corte ha ordinato al Comune di adempiere alla sentenza, nominando sin d’ora, per l’eventualità di inadempimento, quale commissario ad acta il Prefetto di Trapani ovvero un funzionario del suo ufficio appositamente delegato, con facoltà di provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni su richiesta della parte. L’amministrazione è stata infine condannata al pagamento delle spese della fase di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza.
Nota della Redazione
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