Sanatoria ex art. 36 non rende improcedibile l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione (TAR Puglia n. 808 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, successiva all’emanazione di un’ordinanza di demolizione, non determina l’improcedibilità del ricorso avverso il provvedimento repressivo, ma solo un arresto temporaneo della misura, che torna esecutiva in caso di rigetto della sanatoria. L’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato, che non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento né motivazione aggiuntiva oltre l’indicazione dei presupposti di fatto e la descrizione degli abusi. Le opere che determinano significative trasformazioni urbanistico-edilizie, quali aumenti di superficie e volumetria o realizzazione di manufatti non previsti dal titolo, non sono riconducibili all’edilizia libera, alle tolleranze costruttive né agli interventi assentibili mediante CILA. Il diniego di sanatoria deve valutare la doppia conformità, anche con riguardo al rispetto del lotto minimo edificabile previsto dallo strumento urbanistico vigente all’epoca della realizzazione dell’abuso.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune gli aveva ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi per difformità edilizie rispetto al permesso di costruire n. 38/2005, relativo a un fabbricato agricolo. Nel corso del giudizio, il privato presentava istanza di accertamento di conformità, sulla quale l’Amministrazione formava il silenzio-diniego, poi sostituito da un provvedimento espresso di rigetto. Il ricorrente contestava la legittimità dell’ordinanza di demolizione e del diniego di sanatoria, deducendo vizi di natura partecipativa, carenze motivazionali e istruttorie, nonché l’erronea qualificazione delle opere, molte delle quali ritenute riconducibili all’edilizia libera o alle tolleranze costruttive.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso principale formulata dal Comune, condividendo l’orientamento giurisprudenziale oggi maggioritario secondo cui la presentazione dell’istanza di sanatoria non priva di interesse l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, ma ne sospende solo temporaneamente l’esecutività. Il rigetto della sanatoria rende nuovamente efficace il provvedimento repressivo, che pertanto conserva la propria lesività e l’interesse alla sua caducazione.

Nel merito, la Corte ha ritenuto infondate le censure relative alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività di natura vincolata, e ha escluso il difetto di motivazione, in quanto l’ordinanza impugnata descriveva puntualmente la consistenza delle opere abusive emerse dal sopralluogo: aumento di superficie e altezza al piano interrato, chiusura del porticato, diversa configurazione del sottotetto, realizzazione di piscina, gazebo e altri manufatti non previsti. Tali interventi sono stati ritenuti eccedenti i limiti delle tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001, riferite ai soli scostamenti esecutivi minimi, e non riconducibili all’edilizia libera o alla CILA.

Quanto al diniego di sanatoria, il Tribunale ha ritenuto legittima la verifica della doppia conformità operata dal Comune, che aveva accertato la carenza del requisito del lotto minimo edificabile di 10.000 mq, risultando la superficie catastale del compendio pari a mq 9.902. La perizia asseverata prodotta dal ricorrente è stata ritenuta priva di efficacia probatoria, trattandosi di documento di parte, non supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica. Il Collegio ha infine escluso che l’Amministrazione avesse illegittimamente rimesso in discussione il titolo originario del 2005, avendo invece doverosamente accertato la conformità urbanistica alla data di realizzazione delle opere. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo intervenuto il diniego espresso in sostituzione del silenzio-rifiuto impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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