Risoluzione per inadempimento dell’appaltatore ed esclusione dell’obbligo di collaudo (Cass. civ. Sez. I n. 2574 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell’appaltatore, la stazione appaltante non è tenuta a procedere al collaudo dell’opera. Il dato testuale degli artt. 119 e 121 del d.P.R. n. 554/1999 — confluiti nell’art. 138 del d.lgs. n. 163/2006 — prevede, in tale ipotesi, la sola redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti e l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera. Il collaudo, disciplinato dall’art. 187 del d.P.R. n. 554/1999, presuppone la prosecuzione del rapporto e il compimento dell’opera. Ritenere l’obbligo di collaudo in caso di risoluzione per inadempimento consentirebbe all’appaltatore inadempiente di avvalersi delle decadenze poste a carico della parte adempiente, con vantaggio ingiustificabile.

Il Fatto

Con atto del 2005 la committente Anas s.p.a. affidava all’appaltatore Mambrini costruzioni s.r.l. i lavori di completamento di un lotto stradale, per un importo di oltre nove milioni di euro. Con provvedimento del 19 settembre 2007 la stazione appaltante disponeva la risoluzione contrattuale per inadempimento dell’impresa.

L’appaltatore iscriveva due riserve: la n. 12, per il risarcimento del danno da tardivo collaudo, e la n. 13, con cui contestava la detrazione di ottantamila euro operata dalla committente per il riappalto dell’opera. Il Tribunale accoglieva le domande; la Corte d’appello di Roma, su gravame di Anas, le respingeva. Avverso tale sentenza l’appaltatore proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione opera anche rispetto ai motivi di appello di cui si deducano errori: chi censura la genericità dell’atto di gravame deve trascriverne i passaggi fondamentali nel ricorso. Nel caso di specie tale trascrizione manca del tutto.

Il secondo motivo è ammissibile ma infondato. Le censure di violazione del giudicato e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non reggono: fu l’appaltatore stesso, con la domanda incentrata sul solo danno da ritardo nel collaudo, a delimitare il thema decidendum, ammettendo implicitamente la legittimità della risoluzione unilaterale. Anas, quindi, propose appello rispettando l’oggetto del primo giudizio. Le digressioni del giudice di merito sull’onere probatorio non inficiano il nucleo della motivazione.

Il terzo motivo, di maggiore rilievo, è infondato. La ricorrente sosteneva che il collaudo era comunque obbligatorio. La Corte ricostruisce il quadro normativo: gli artt. 119 e 121 del d.P.R. n. 554/1999, in caso di risoluzione per inadempimento dell’appaltatore, impongono alla stazione appaltante solo la redazione dello stato di consistenza e dell’inventario. Tali disposizioni sono confluite quasi testualmente nell’art. 138 del d.lgs. n. 163/2006. L’art. 187 del d.P.R. n. 554/1999 conferma la soluzione: il collaudo ha lo scopo di verificare che l’opera sia stata eseguita a regola d’arte, fine che presuppone il compimento dell’opera e la prosecuzione del rapporto. Il Collegio richiama Cass. Sez. VI-3 n. 22950 del 2017 e Cass. Sez. III n. 33858 del 2023, ma aderisce all’orientamento espresso da Cass. Sez. I n. 11189 del 2018 e Cass. Sez. I n. 25674 del 2015, secondo cui l’obbligo di tempestivo collaudo viene meno quando la condotta inadempiente dell’impresa abbia indotto la stazione appaltante a risolvere il rapporto, rendendo impossibile il completamento dell’opera.

Il quarto motivo, relativo all’addebito dei costi di riappalto, è inammissibile: l’art. 121 del d.P.R. n. 554/1999 sancisce espressamente il diritto del committente di porre a carico dell’appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta. Il quinto motivo, sulla ricaduta della riforma sulle spese, è assorbito dalla soccombenza. Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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