Determina la giurisdizione il petitum sostanziale, non la natura pubblica delle parti (Cass. civ. Sez. 1 n. 14901 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione si determina in base alla domanda, dovendosi avere riguardo al petitum sostanziale, identificato in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio. Ne consegue che la domanda con la quale il gestore di un pubblico servizio chiede il pagamento del corrispettivo per la fornitura di risorse idriche all’ingrosso nei confronti di altro ente gestore del medesimo servizio introduce un giudizio relativo al rapporto di utenza, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia avente natura meramente patrimoniale, non connessa funzionalmente all’ordinamento del servizio pubblico. La natura pubblica delle parti del rapporto di fornitura non assume rilievo, né rilevano le eccezioni di illegittimità delle tariffe sollevate dal convenuto, potendo il giudice ordinario procedere alla disapplicazione degli atti amministrativi eventualmente illegittimi.
Il Fatto
La società, gestore in concessione delle infrastrutture idriche primarie della Regione, aveva convenuto in giudizio il Consorzio tra Comuni, gestore delle infrastrutture idriche secondarie, per sentirne la condanna al pagamento dei canoni per la fornitura di risorse idriche effettuata in un arco temporale pluriennale. Il Tribunale, qualificando le parti come soggetti pubblici legati da un accordo ex art. 15 l. n. 241/1990, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. La Corte d’appello, in riforma, aveva invece dichiarato la sussistenza della giurisdizione ordinaria, rimettendo le parti dinanzi al primo giudice ai sensi dell’art. 353, comma 1, c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i due motivi di ricorso, li ha dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in quanto le questioni proposte risultavano già risolte da un orientamento inequivoco delle Sezioni Unite, tale da consentire la pronuncia della Sezione semplice in applicazione dell’art. 374, comma 1, c.p.c.
In materia di questioni di giurisdizione, la Corte ha rammentato di essere anche giudice del fatto, dovendo accertare direttamente la natura della posizione giuridica dedotta in giudizio, senza limitarsi alla interpretazione della norma astratta. La giurisdizione, infatti, si determina in base alla domanda, avendo riguardo al petitum sostanziale, individuato dal giudice in funzione della causa petendi e del rapporto giuridico dedotto, e non già alla prospettazione delle parti né al contenuto delle eccezioni del convenuto.
Nel caso di specie, la materia del contendere atteneva al diritto di credito vantato dal gestore delle infrastrutture primarie nei confronti del Consorzio, cui era affidato il compito di erogare l’acqua al dettaglio. Richiamato il disposto dell’art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104/2010, che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi ma ne esclude quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, la Corte ha ribadito il principio secondo cui la domanda dell’utente che contesta l’importo preteso per la fornitura introduce un giudizio relativo al rapporto di utenza, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.
Tale conclusione non è infirmata dalla circostanza che l’erogazione fosse avvenuta all’ingrosso tra due enti gestori del medesimo servizio, atteso che l’oggetto del giudizio resta il diritto di credito derivante dalla fornitura, né è necessaria alcuna indagine sulla natura pubblica delle parti. La Corte ha altresì precisato che le eccezioni di illegittimità delle tariffe sollevate dal Consorzio non valgono a radicare la giurisdizione amministrativa, non riguardando il petitum sostanziale l’annullamento dei provvedimenti determinativi delle tariffe, ma semplicemente il pagamento del credito, potendo il giudice ordinario procedere alla disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi.
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Nota della Redazione
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