Antieconomicità della gestione e finalità solidaristiche dell’impresa (Cass. civ. Sez. V n. 2645 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la dichiarazione di perdite di esercizio per più anni consecutivi da parte di una società commerciale, in assenza di eventi imprevedibili che ne abbiano compromesso la funzionalità, integra di per sé presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1973, a prescindere dalla correttezza formale della contabilità e senza necessità di ricorrere agli studi di settore. La natura commerciale dell’impresa non è esclusa dalle finalità solidaristiche perseguite, che rilevano unicamente quali elementi di cui tenere conto nella determinazione del reddito. Nel giudizio di legittimità il sopravvenuto fallimento di una parte non determina l’interruzione del processo, essendo la fase caratterizzata dall’impulso d’ufficio.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria sottoponeva a verifica fiscale una società che gestisce una struttura alberghiera con annesso ristorante, rilevando che per gli anni dal 2003 al 2007 l’impresa aveva costantemente dichiarato perdite. Ritenuta l’antieconomicità della gestione, l’Ufficio notificava l’avviso di accertamento per l’anno 2005, rideterminando il reddito ai fini Ires, Iva ed Irap.

La contribuente impugnava l’atto, sostenendo che i risultati negativi dipendevano dalla natura solidaristica dei servizi di ospitalità offerti ai pellegrini. La CTP accoglieva le difese e annullava l’atto; la CTR, in parziale riforma, confermava la legittimità dell’accertamento ma riduceva il reddito stimato. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, resistito dall’Agenzia con controricorso; nelle more depositava nota comunicando il proprio fallimento e chiedendo l’interruzione del processo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la nota di fallimento, rigettando l’istanza di interruzione. Richiamando Cass. sez. I n. 6642 del 2024, osserva che nel giudizio di legittimità il sopravvenuto fallimento di una parte non determina l’interruzione del processo, non sussistendo onere di riassunzione nei confronti della curatela, poiché la fase è caratterizzata dall’impulso d’ufficio; il curatore può intervenire, ma non rinunciare al ricorso già proposto.

Sul primo motivo, la ricorrente deduceva la motivazione apparente della sentenza impugnata. La Corte rileva che la CTR ha accertato come la società abbia gestito un’attività commerciale in forma antieconomica per cinque anni consecutivi, dichiarando perdite, e ha ritenuto corretto l’accertamento analitico induttivo fondato su presunzioni semplici ma gravi, precise e concordanti. Il giudice d’appello ha tenuto conto della finalità solidaristica dell’istituzione, senza tuttavia trascurare la natura commerciale dell’impresa, riducendo il risultato rispetto alla stima dell’Ente. La motivazione risulta completa e priva di contraddizioni: il motivo è respinto.

Il secondo motivo censurava l’assenza di motivazione sulla percentuale di ricalcolo del reddito. La Corte rileva che la CTR ha rideterminato il rapporto R.O.L./ricavi in favore della società, applicando una proporzione motivata in considerazione delle finalità solidaristiche, senza violare alcuna norma. La doglianza, ove riferita alla percentuale di ricarico, difetta di specificità, non indicando la ricorrente l’errore commesso né la percentuale corretta. Motivo infondato.

Sul terzo motivo, la Corte conferma che le perdite dichiarate per più anni, in assenza di eventi imprevedibili, integrano di per sé le presunzioni gravi, precise e concordanti, indipendentemente dalla correttezza formale della contabilità e senza riferimento agli studi di settore, non utilizzati dall’Ufficio. Quanto al contraddittorio preventivo, all’epoca dell’accertamento esso non era dovuto per le imposte dirette (Cass. sez. VI-V n. 27421 del 2008); per l’Iva, tributo armonizzato, la ricorrente non ha fornito la prova di resistenza (Cass. sez. V n. 37234 del 2022). Il ricorso è rigettato; le spese di merito sono compensate, quelle di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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