Cessazione della materia del contendere per intervenuta resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 43 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, l’avvenuto deposito dei conti giudiziali da parte dell’agente contabile, in adempimento del termine assegnato ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., determina la cessazione della materia del contendere. Il giudice accerta l’intervenuto adempimento dell’obbligo di rendicontazione e dichiara la cessazione, restando assorbita ogni ulteriore statuizione. La verifica riguarda l’effettiva presentazione del conto e la sua trasmissione all’amministrazione, anche mediante il sistema informativo di deposito. La declaratoria consegue alla pienezza dell’adempimento, con esclusione di profili sanzionatori residui.
Il Fatto
La Procura regionale ha promosso il giudizio per resa di conto rilevando, sulla base di una deliberazione della Sezione regionale di controllo, la mancata presentazione dei conti giudiziali per gli esercizi dal 2015 al 2024, tra gli altri, da parte dei consegnatari dei titoli partecipativi detenuti dall’ente locale. La domanda ha riguardato, in particolare, la posizione dell’agente contabile tenuto alla resa del conto per il titolo di partecipazione azionaria detenuto dal Comune nella società consortile, con riferimento agli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024.
Assegnato il termine di 150 giorni con decreto, l’agente contabile ha depositato i prospetti del conto depositario dei titoli, trasmettendoli all’amministrazione. La Procura ha quindi dato atto dell’avvenuto adempimento, e la causa è pervenuta alla camera di consiglio per la verifica.
La Motivazione della Corte
La questione concerne la sorte del giudizio per resa di conto quando l’agente contabile adempia all’obbligo di rendicontazione nel termine assegnato dal giudice. La norma di riferimento è l’art. 141, comma 4, c.g.c., che consente di assegnare termine per il deposito del conto giudiziale.
La Corte esamina la documentazione prodotta e accerta che l’agente contabile ha predisposto e presentato all’amministrazione i conti giudiziali relativi al titolo di partecipazione azionaria per tutti gli esercizi contestati, dal 2021 al 2024.
Assume rilievo decisivo la conferma del responsabile del servizio finanziario, secondo cui l’ente locale ha provveduto a depositare i conti in questione mediante l’applicativo informatico dedicato alla gestione della resa del conto. L’accertamento copre dunque sia la predisposizione sia la trasmissione formale del rendiconto.
Risulta così provato il pieno rispetto dell’adempimento previsto dal decreto di assegnazione del termine. Da qui la sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione dell’agente contabile.
La declaratoria assorbe ogni ulteriore profilo, con statuizione di nulla sulle spese e trasmissione alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Nota della Redazione
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