Ristoro ICI immobili gruppo D: perdite consolidate e franchigia anno per anno (Cass. civ. Sez. I n. 25562 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo statale per la perdita di gettito ICI sugli immobili di categoria catastale D privi di rendita definitiva, previsto dall’art. 64 della legge n. 388/2000, opera secondo un sistema misto di consolidamento e di franchigia. La perdita di gettito, una volta insorta, si consolida ed è automaticamente compensata negli anni successivi, con la conseguenza che il Comune ha diritto al ristoro delle perdite pregresse anche in assenza di nuove domande. Il superamento della franchigia, composta da un importo fisso e da una percentuale sulla spesa corrente, va invece verificato anno per anno con riferimento alle sole nuove perdite dell’esercizio, senza computare le perdite ormai consolidate. In caso di mancato superamento della soglia in un dato anno, l’ulteriore perdita non si perde: essa può cumularsi nei successivi esercizi fino a renderne possibile il recupero. La comunicazione delle perdite al Ministero dell’interno rileva sul piano procedimentale e non incide sul diritto sostanziale al contributo.

Il Fatto

Un Comune ha convenuto in giudizio il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze davanti al Tribunale, chiedendo l’accertamento del credito maturato per il minor gettito ICI riferito agli immobili di categoria D passati all’autodeterminazione della rendita catastale, per gli anni dal 2001 al 2009, con le relative spettanze dal 2002 al 2010.

Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione. I Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione, dolendosi della violazione e falsa applicazione dell’art. 64 della legge n. 388/2000 e delle norme regolamentari attuative. Il Comune ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità e chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un’eccezione di rito. Il resistente deduceva l’inammissibilità del ricorso per la mancata indicazione di alcuni elementi previsti dal Protocollo siglato il 1° marzo 2023 tra la Corte di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense, il Procuratore generale e l’Avvocatura generale dello Stato. Il motivo è respinto: la Corte chiarisce che l’inosservanza di tali prescrizioni non produce l’inammissibilità dell’atto, potendo al più incidere sulla statuizione delle spese, secondo quanto lo stesso Protocollo prevede.

Nel merito la Corte ricostruisce l’evoluzione del quadro normativo. Istituita l’ICI con il d.lgs. n. 504/1992, per i fabbricati di categoria D privi di rendita definitiva la base imponibile era determinata, fino alla liquidazione, in base alle scritture contabili dell’imprenditore. La generale diminuzione della base imponibile indusse il legislatore a introdurre un contributo compensativo per gli anni 1998 e 1999, poi rimodulato ed esteso alle perdite del 2000. Per le annualità dal 2001 l’art. 64, primo comma, della legge n. 388/2000 ha previsto non più un contributo, ma un aumento dei trasferimenti statali, subordinato al superamento di una soglia composta da un importo fisso e dallo 0,5% della spesa corrente.

Il punto decisivo concerne il rapporto tra consolidamento e franchigia. L’art. 64, secondo comma, disciplinando la riduzione dei trasferimenti in caso di attribuzione della rendita definitiva, ne prevede il consolidamento a decorrere dall’anno successivo. Secondo la Corte, l’espressa previsione di tale meccanismo implica necessariamente che anche la perdita di gettito riceva lo stesso trattamento: essa è compensata automaticamente e, come già affermato nella giurisprudenza di legittimità richiamata, viene trascinata negli anni successivi una volta insorta.

Da qui la regola sulla franchigia. Per dare un senso alle soglie, l’ammissione al ristoro dell’ulteriore perdita va verificata anno per anno, senza tenere conto delle perdite ICI degli anni anteriori, ormai consolidate, ma considerando solo le nuove perdite dell’esercizio. Diversamente ragionando, le soglie sarebbero sempre superate in forza del consolidamento, con il risultato di annichilire il sistema delle soglie.

La Corte precisa però un correttivo. Se nell’anno di riferimento il limite non è superato e il Comune non riceve alcun contributo, il superamento può intervenire nell’anno successivo per effetto di ulteriori perdite — nuovi accatastamenti, aumento delle aliquote — che si aggiungono a quelle dell’esercizio precedente. Il superamento della soglia va dunque accertato per ciascun anno, ma considerando anche le perdite e le mancate compensazioni degli anni pregressi non entrate nel consolidamento. La perdita inferiore alla soglia, ritenuta dal legislatore troppo modesta per essere compensata, può incrementarsi negli esercizi seguenti e, divenuta quantitativamente rilevante, non giustifica più il diniego del ristoro. La comunicazione delle perdite al Ministero rileva solo nel procedimento amministrativo, dovendo far comprendere per ogni anno la perdita di gettito e il suo eventuale incremento.

Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, perché verifichi per ogni anno, dal 2002 al 2009, quale fosse il contributo consolidato e quale la maggior perdita fiscale, accertando se il credito richiesto sia corretto o debba essere diminuito. La Corte di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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