Assegnazione temporanea per residenza familiare senza vincolo lavorativo del coniuge (TAR Liguria n. 290 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione temporanea del genitore lavoratore, ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, può essere disposta, in virtù della pronuncia additiva della Corte costituzionale, non solo nella sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione in cui l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, ma anche in quella in cui è fissata la residenza della famiglia, ovvero il luogo di domicilio del minore. La scadenza del contratto di lavoro dell’altro coniuge non costituisce più un presupposto oggettivo ostativo al riconoscimento del beneficio, che resta comunque subordinato alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione in ordine alle esigenze di servizio delle sedi di partenza e di destinazione.
Il Fatto
Un agente della Polizia di Stato, genitore di un minore, presentava domanda di assegnazione temporanea triennale, ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, presso una sede vicina alla residenza della famiglia. L’Amministrazione, con un primo provvedimento, disponeva l’assegnazione alla sede richiesta soltanto fino alla scadenza del contratto di lavoro interinale del coniuge del ricorrente. Il TAR, adito in via cautelare, aveva già disposto il riesame dell’istanza alla luce della richiamata pronuncia additiva della Corte costituzionale. A seguito del riesame, l’Amministrazione negava nuovamente l’assegnazione oltre la scadenza del contratto di lavoro della moglie, ritenendo che la pronuncia della Consulta non avesse fatto venire meno i presupposti oggettivi per la concessione del beneficio. Tale diniego veniva impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Liguria osserva che la pronuncia additiva della Corte costituzionale ha integrato l’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, estendendo la possibilità di assegnazione temporanea anche alla sede di servizio ubicata nella provincia o regione in cui è fissata la residenza della famiglia, ossia il luogo di domicilio del minore.
Il Collegio rileva, pertanto, che la sentenza della Consulta ha effettivamente integrato i presupposti oggettivi della norma, contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato. Il trasferimento può essere disposto anche sulla base del solo luogo di residenza della famiglia, a prescindere dal rapporto di lavoro dell’altro coniuge. Tuttavia, l’Amministrazione, nel riesame, non ha acquisito alcun nuovo parere e ha fondato il diniego esclusivamente sulla scadenza del contratto di lavoro del coniuge, un profilo ormai divenuto ininfluente.
Il Tribunale ritiene, quindi, sussistenti sia il fumus boni juris che il periculum in mora, accogliendo l’istanza cautelare e confermando l’assegnazione temporanea del ricorrente alla sede richiesta fino all’udienza di discussione del merito, fissata per il 3 febbraio 2027, con spese della fase cautelare compensate.
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Nota della Redazione
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