Svincolo dalla destinazione alberghiera se l’attività è antieconomica (TAR Liguria n. 559 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di destinazione d’uso ad albergo, imposto da una legge regionale, non può risolversi nella prosecuzione coattiva di un’attività economica quando questa cessi di essere vantaggiosa. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della L.R. Liguria n. 1/2008, nella parte in cui non consente lo svincolo nell’ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva, comporta l’annullamento del diniego che non abbia valutato le ragioni di insostenibilità finanziaria della gestione. L’esame della non convenienza economico-produttiva assurge a parametro selettivo rigoroso, da valutare in chiave oggettiva, con riferimento alle effettive potenzialità dell’impresa e alle caratteristiche della realtà in cui opera. È altresì inammissibile l’integrazione postuma della motivazione del provvedimento in sede giudiziale.

Il Fatto

Una società proprietaria di un albergo chiedeva al Comune lo svincolo dal vincolo di destinazione alberghiera per trasformare l’immobile in una residenza socio-sanitaria per anziani. L’istanza, presentata ai sensi della normativa regionale, era motivata dalla scarsa redditività dell’attività ricettiva e dall’onerosità degli interventi di ammodernamento necessari per renderla competitiva.

Il Comune respingeva l’istanza, ritenendo non integrata la causa legittimante lo svincolo prevista dalla legge regionale, ossia l’impossibilità di interventi di adeguamento per vincoli oggettivi. La società proponeva ricorso, deducendo la violazione dei principi costituzionali di libertà di iniziativa economica e l’errore nell’interpretazione della norma.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 7 ottobre 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della L.R. Liguria n. 1/2008, nella parte in cui non consente lo svincolo in caso di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva.

Il Giudice delle leggi ha evidenziato che il vincolo di destinazione non può configurarsi come tendenzialmente immutabile, poiché le ipotesi di svincolo per oggettiva impossibilità di adeguamento non esauriscono la vasta gamma delle situazioni di insostenibilità economica dell’attività. La disciplina censurata sacrifica il nucleo essenziale della libertà d’iniziativa economica e si rivela sproporzionata rispetto all’obiettivo di tutela del settore turistico; la non convenienza economico-produttiva, tuttavia, deve essere valutata come parametro selettivo rigoroso e in chiave oggettiva.

Applicando tale principio, il TAR ha rilevato che il provvedimento impugnato si basava esclusivamente sulla disciplina vincolistica dichiarata incostituzionale, omettendo di esaminare le motivazioni economiche addotte dalla società. Dagli atti di causa emergeva che gli utili degli ultimi esercizi erano di modesta entità e che la riqualificazione dell’immobile, per adeguarlo agli standard di sicurezza e di comfort, avrebbe richiesto costi di gran lunga superiori ai risultati economici conseguibili, rendendo l’investimento antieconomico.

Il Collegio ha inoltre respinto il tentativo del Comune di integrare in giudizio la motivazione del diniego, affermando il principio per cui la motivazione costituisce il contenuto ineliminabile della decisione amministrativa e un presidio di legalità sostanziale. Ha infine accertato che gli interventi di ristrutturazione dedotti dalla difesa civica non risultavano realizzati, mentre le migliorie installate erano funzionali anche al diverso uso dell’immobile come RSA.

In conclusione, il ricorso è stato accolto e il provvedimento impugnato annullato, con compensazione delle spese di lite, attesa la parziale novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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