Esenzione Tarsu per rifiuti speciali subordinata a denuncia e accertamento presuntivo illegittimo (Cass. civ. Sez. V n. 25561 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Tarsu, le esclusioni dall’imposizione previste dall’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 non operano in maniera automatica in difetto di regolamentazione locale specifica, ma postulano che il contribuente indichi i relativi presupposti nella denuncia originaria o di variazione, in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo sufficiente la sola dimostrazione successiva dell’esistenza di un’ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto. L’adesione obbligatoria al Consorzio per lo smaltimento degli oli usati non determina, di per sé, l’esclusione dall’imposizione. Inoltre, nell’attività di accertamento delle superfici imponibili, i Comuni possono ricorrere a presunzioni semplici o legali solo in caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, con onere della prova contraria a carico del contribuente, ma tale ricorso presuntivo presuppone l’esperimento della procedura di cui all’art. 73 del d.lgs. n. 507 del 1993, in ossequio alla leale collaborazione di cui all’art. 3 della legge n. 212 del 2000.
Il Fatto
Il Comune ha notificato a una società, già cessata e concessionaria di un distributore di carburanti, avvisi di accertamento Tarsu per le annualità 2009, 2010 e 2011, fondati sull’esistenza di locali tassabili per circa 150 mq. Il contribuente ha impugnato gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale, che li ha annullati con sentenza divenuta definitiva per mancata impugnazione. Il Comune ha poi notificato nuovi avvisi per le medesime annualità, che il contribuente ha nuovamente impugnato senza successo in primo e in secondo grado.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, che ha respinto l’appello, l’ex socio accomandatario ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi. L’intimato non ha depositato controricorso. La questione centrale riguarda la spettanza dell’esenzione per rifiuti speciali smaltiti in proprio e la legittimità dell’accertamento presuntivo delle superfici.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte ribadisce che l’adesione al Consorzio per lo smaltimento degli oli usati non comporta automaticamente l’esclusione dall’imposizione. Lo smaltimento di rifiuti speciali rileva solo per le parti dell’immobile interessate, rispetto alle quali è mancata la obbligatoria denuncia, con conseguente preclusione del beneficio. In difetto di regolamentazione locale, le esclusioni dell’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 richiedono l’indicazione dei presupposti nella denuncia, non bastando la dimostrazione successiva.
Sul secondo motivo, relativo al difetto di motivazione degli avvisi, la censura è rigettata. L’atto richiama per relationem le planimetrie fornite dall’Agenzia del Territorio e individua l’immobile. La Corte distingue tra esistenza della motivazione, requisito formale di validità, e indicazione degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa, disciplinata dalle regole processuali dell’istruzione probatoria.
Di segno opposto è l’esito del terzo motivo. L’agente accertatore aveva riferito che gli accertamenti erano stati emessi in seguito a controllo del catasto elettrico e che la superficie era stata definita in base a presunzioni semplici. La Corte richiama l’orientamento secondo cui i Comuni possono usare presunzioni solo in caso di mancata collaborazione o altro impedimento alla diretta rilevazione, ma l’omessa denuncia consente di attivare la procedura dell’art. 73 del d.lgs. n. 507 del 1993, che va esperita prima dell’accertamento presuntivo.
Sul quarto motivo, la Corte accerta la decadenza per le annualità 2009 e 2010. Gli avvisi del 26 novembre 2015 sono successivi alla scadenza del termine del 31 dicembre del quinto anno successivo, fissato al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014. L’annullamento del primo avviso non ha impedito la decadenza dall’esercizio del potere.
I motivi quinto e sesto, su cumulo giuridico delle sanzioni e spese, sono assorbiti dall’accoglimento delle censure precedenti. Il ricorso è accolto nei motivi terzo e quarto, con annullamento degli atti impugnati anche per il 2011 per il mancato rispetto della procedura dell’art. 73, e le spese sono compensate in ragione del consolidarsi dell’orientamento solo in corso di causa.
Nota della Redazione
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