Accertamento a ristretta base partecipativa e motivazione per relationem verso i soci (Cass. civ. Sez. V n. 21163 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei maggiori redditi nei confronti di una società a ristretta base partecipativa e dei conseguenti atti impositivi notificati ai soci, l’obbligo di motivazione di questi ultimi è soddisfatto mediante il rinvio per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi della società, ancorché notificato solo a quest’ultima. La garanzia difensiva è assicurata dal rapporto tra socio e società, che consente al socio di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi. Le prescrizioni degli artt. 42, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della legge n. 212 del 2000 non impongono di informare il contribuente di tutto il materiale probatorio, ma di metterlo in condizione di comprendere l’oggetto delle contestazioni.

Il Fatto

Una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa e i suoi due soci hanno impugnato una cartella di pagamento, di importo superiore a un milione e ottocentomila euro per il 2011, e i conseguenti avvisi di accertamento per Irpef e addizionali relativi al 2005. Gli atti traevano origine da avvisi di accertamento notificati alla società per gli anni 2004, 2005 e 2006, mai impugnati e divenuti definitivi.

La Commissione tributaria provinciale prima e la Commissione tributaria regionale della Sicilia poi hanno respinto le domande dei contribuenti. La vicenda è giunta in Cassazione con otto motivi di ricorso principale, cui hanno resistito l’Agenzia delle entrate e la società di riscossione, che ha proposto ricorso incidentale in materia di spese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, sulla ritualità della notifica degli avvisi a mezzo del servizio postale, è stato respinto. La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui le notifiche a mezzo posta con raccomandata, senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario o del messo comunale, sono pienamente legittime. La fattispecie integra una ipotesi di irreperibilità relativa, con immissione dell’avviso nella cassetta postale e spedizione della CAD; il ritiro del plico ha valore assorbente, mentre le contestazioni sull’identificazione del soggetto richiedevano la querela di falso.

Quanto alla notifica dell’avviso relativo al 2006, il motivo è stato ritenuto infondato pur correggendosi in parte la motivazione del giudice di appello. Il messo ha richiamato espressamente l’art. 140 cod. proc. civ. nella relata: con il rinvio alla norma ne è stato incontrovertibilmente richiamato l’intero contenuto, non essendo necessaria la descrizione dettagliata degli adempimenti.

Il nucleo del ricorso riguarda la motivazione degli atti impositivi notificati ai soci. La Corte ha osservato che l’art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che, se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, salvo che l’atto richiamante ne riproduca il contenuto essenziale. Nel caso concreto il processo verbale di constatazione era stato riprodotto in tale contenuto essenziale.

La Corte ha precisato che la tutela del contraddittorio non impone di informare il contribuente di tutto il materiale probatorio, ma di consentirgli di comprendere l’oggetto delle contestazioni. Proprio la posizione giuridica tra socio e società assicura la pienezza della garanzia difensiva: il socio può consultare la documentazione sociale e prendere visione dell’accertamento presupposto. Sul punto la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza.

Infondato è stato ritenuto anche il motivo relativo alla tassazione dei redditi di partecipazione, poiché il principio invocato non si applica all’attribuzione di utili extracontabili. Inammissibile, per la formulazione del vizio di motivazione e per la novità della censura, il motivo sulla riduzione della base imponibile. Il ricorso principale è stato rigettato.

L’ottavo motivo, sulla condanna solidale alle spese, è stato respinto in ragione della comunanza degli interessi tra i contribuenti, con litisconsorzio necessario processuale già in primo grado. È stato invece accolto il ricorso incidentale sulla liquidazione delle spese, inferiore ai minimi tabellari senza motivazione: la sentenza è stata cassata sul punto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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