Ritardata immissione in ruolo militare: retrodatazione giuridica e risarcimento del danno (TAR Veneto n. 1129 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora sia accertata l’illegittimità della mancata o tardiva costituzione di un rapporto di impiego, l’Amministrazione è tenuta a emanare un provvedimento costitutivo del rapporto con efficacia retroattiva per i soli effetti giuridici, e non anche per quelli economici, poiché la retribuzione presuppone un rapporto sinallagmatico realmente instaurato con l’assunzione del servizio. La retroattività degli effetti economici si giustifica unicamente in caso di arbitraria interruzione di un rapporto già in atto. Nella fattispecie di ritardata costituzione del rapporto non è configurabile una ricostruzione della carriera, mancando a monte un rapporto da ricostruire; la tutela si realizza mediante la retrodatazione giuridica della nomina, con ricadute su anzianità assoluta nella qualifica e misura della retribuzione. Resta salva la risarcibilità per equivalente dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla ritardata assunzione imputabile a colpa dell’Amministrazione, la cui colpa è presunta in forza dell’accertata illegittimità dell’agere, salva la prova dell’errore scusabile da parte della P.A.

Il Fatto

Il ricorrente, dopo un decennio di servizio nel ruolo dei volontari presso l’Esercito italiano, ha partecipato alla procedura di immissione in ruolo dei volontari in ferma prefissata quadriennale per l’anno 2014, ma è stato escluso per difetto dei requisiti, essendo emersa una condanna con sospensione condizionale per truffa ai danni di un’assicurazione. Non ammesso alla rafferma biennale, è stato collocato in congedo illimitato. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso; il Cons. Stato, Sez. II, ha riformato la pronuncia e annullato i provvedimenti.

In esecuzione della sentenza di appello, il Ministero ha riammesso il ricorrente alla procedura per l’anno 2014, inserendolo quale idoneo non vincitore, e poi alla procedura per l’anno 2015 quale idoneo vincitore. Con decreto del 22 novembre 2023 lo ha immesso nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, con decorrenza giuridica al 31 dicembre 2015 e decorrenza amministrativa al 14 luglio 2023. Il ricorrente impugna tale differenziazione, chiedendo la piena equiparazione ai colleghi tempestivamente immessi in servizio, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e il rimborso delle spese mediche.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio disattende l’eccezione di incompetenza territoriale, confermando la competenza del TAR Veneto in forza del foro speciale del pubblico impiego di cui all’art. 13, comma 2, cod. proc. amm., poiché al momento del deposito del ricorso il ricorrente prestava servizio presso un’unità dell’Esercito sita a Vicenza.

Nel merito il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui, accertata l’illegittimità della mancata o tardiva costituzione del rapporto, l’Amministrazione è tenuta a emanare un provvedimento retroattivo per i soli effetti giuridici e non anche per quelli economici, poiché la retribuzione presuppone un rapporto sinallagmatico iniziato con l’assunzione. Nella diversa fattispecie di ritardata costituzione non è configurabile la ricostruzione della carriera, mancando a monte un rapporto da ricostruire: la tutela si realizza con la retrodatazione giuridica della nomina.

Il Collegio riconosce pertanto al ricorrente la retrodatazione della nomina al 31 dicembre 2015, con la conseguente anzianità di servizio anche ai fini degli avanzamenti, e la corrispondente retribuzione. Per il periodo dal 31 dicembre 2015 al 14 luglio 2023 riconosce il risarcimento del danno patrimoniale, sussistendo il danno ingiusto, la colpa e il nesso causale. Quanto all’elemento soggettivo, la colpa è presunta in base all’accertata illegittimità dell’esclusione e alla mancanza di allegazioni sull’errore scusabile, secondo le presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ. Il Consiglio di Stato aveva del resto accertato l’erronea applicazione al ricorrente, già in ferma volontaria, di una causa di esclusione automatica prevista per il solo reclutamento di personale esterno.

Il danno è quantificato equitativamente ex artt. 2056 e 1226 cod. civ., commisurandolo al trattamento economico tabellare netto non goduto, con esclusione delle voci legate al concreto svolgimento del rapporto e con una decurtazione del 40%, tenuto conto della libera disponibilità delle energie psico-fisiche nel periodo considerato; sulla somma vanno computate rivalutazione e interessi legali. La liquidazione concreta è demandata all’Amministrazione.

Non è riconosciuto alcunché sul profilo previdenziale, rilevando ai fini pensionistici i soli periodi di prestazione effettiva con versamento dei contributi. È respinta la domanda di danno non patrimoniale, per deduzione generica non precisata negli scritti difensivi, non potendo i criteri equitativi sopperire alle carenze di allegazione e prova ex art. 2697 cod. civ. È invece riconosciuto il rimborso delle spese mediche e di viaggio, entro il tetto di 1.500 euro e purché documentate. Respinta, in via subordinata, la domanda di annullamento del decreto di immissione in ruolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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