Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale in appello (Cons. Stato n. 6829 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una sub-concessione di impianto sportivo già scaduta per decorso del termine, il ricorso avverso l’atto di risoluzione anticipata è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il ricorrente trarre alcuna utilità dall’eventuale annullamento. La statuizione di improcedibilità, ove non impugnata, passa in giudicato e circoscrive l’ambito dell’appello ai soli capi sulla soccombenza virtuale. In quest’ultimo esame, il gravame che contesti la genericità delle pretese economiche e il difetto di prova del credito non è fondato quando dagli atti risulti documentato il grave inadempimento del concessionario, destinatario di reiterate e puntuali intimazioni all’adempimento degli oneri convenzionali relativi alle utenze, rimaste inevase e non contestate prima della risoluzione.

Il Fatto

La società appellante, sub-concessionaria di un impianto sportivo comunale, ha impugnato davanti al TAR Emilia Romagna il provvedimento con cui il Comune ha risolto anticipatamente la Convenzione di gestione per inadempimento dell’obbligo di compartecipazione alle spese per le utenze elettriche, idriche e di riscaldamento, unitamente alle note richiamate nel provvedimento stesso.

Il giudice di prime cure ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la sub-concessione era comunque scaduta il 31 dicembre 2024 e che, essendo stata nelle more sospesa la risoluzione con provvedimento monocratico presidenziale, l’associazione aveva conservato il godimento dell’impianto fino alla scadenza naturale. Il TAR ha poi esaminato la soccombenza virtuale, ravvisando la gravità dell’inadempimento già valutata in sede convenzionale. Avverso tale sentenza è stato proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, per la loro connessione logica e giuridica, e li respinge. In via preliminare, ritiene esente da censure la statuizione del primo giudice sull’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: la sub-concessione risolta risulta comunque scaduta il 31 dicembre 2024 e nessuna utilità ulteriore avrebbe potuto ricavare l’appellante dall’accoglimento, avendo peraltro conservato il godimento dell’impianto fino alla scadenza naturale grazie alla sospensione monocratica.

Il Consiglio di Stato accoglie quindi l’eccezione dell’appellato secondo cui i motivi di gravame non contestano la statuizione di improcedibilità — passata in giudicato in quanto non impugnata — ma investono esclusivamente i capi della sentenza relativi alla soccombenza virtuale. Su tale limitato perimetro si concentra pertanto l’esame nel merito.

Nel merito, la Corte rileva che dagli atti emerge in modo inequivocabile l’esistenza di un grave inadempimento dell’appellante, documentato per tabulas già in primo grado. L’associazione è stata destinataria di ripetute richieste, regolarmente notificate, rimaste inevase e non contestate, con violazione delle norme convenzionali che imponevano il versamento del contributo agli oneri delle utenze e prevedevano, come conseguenza, la risoluzione della Convenzione.

Non trovano quindi riscontro le deduzioni sull’asserita contestazione delle somme, sulla genericità delle richieste — invece puntuali e circostanziate — e sulla mancata prova del credito, desumibile dalla documentazione posta a supporto delle numerose intimazioni. La Corte sottolinea inoltre che, a fronte di tali intimazioni, l’appellante avrebbe potuto instaurare un contraddittorio con l’amministrazione per chiedere chiarimenti, integrazioni istruttorie o proporre opposizione, senza che ciò risulti azionato fino alla risoluzione.

L’appello è pertanto respinto, restando ferma, in disparte l’intervenuta scadenza naturale della Convenzione al 31 dicembre 2024, la piena legittimità dell’operato del Comune nell’applicazione delle disposizioni convenzionali che hanno determinato la decadenza dell’appellante. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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