Ritardi sull’obiettivo PNRR di riqualificazione del patrimonio ricettivo (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 63 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994, verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi di legge valutando costi, modi e tempi dell’azione. Nell’attuazione degli investimenti del PNRR, l’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021 attribuisce alla Corte dei conti una verifica specifica di economicità, efficienza ed efficacia sull’acquisizione e l’impiego delle risorse. Il mancato conseguimento di un target per fatti dipendenti dall’organizzazione del soggetto attuatore integra una responsabilità gestionale che impone l’adozione di misure consequenziali, senza che il ricorso a soggetti terzi per la gestione dell’investimento trasferisca all’amministrazione titolare l’esonero dal monitoraggio. Il controllo non si esaurisce nella verifica formale della spesa, ma investe l’adeguatezza della programmazione economico-finanziaria e l’effettiva capacità dell’amministrazione di governare il processo attuativo.
Il Fatto
La Sezione ha esaminato lo stato di attuazione dell’investimento PNRR M1-C3-4.2.6, diretto a valorizzare il patrimonio ricettivo italiano attraverso la partecipazione del Ministero del turismo al Fondo nazionale turismo. La misura si articola in tre tappe: la definizione della politica di investimento entro il 31 dicembre 2021, l’erogazione di 150 milioni di euro in sostegno al capitale entro il 31 dicembre 2022 e la riqualificazione di almeno dodici proprietà immobiliari entro il 31 dicembre 2025.
Le risorse sono convogliate nel comparto B del Fondo e poi nel Fondo Turismo 3, gestito da una SGR controllata da Cassa Depositi e Prestiti. All’esito dell’istruttoria, la Sezione ha rilevato che le prime due tappe risultano conseguite, mentre il target finale appare lontano dalla scadenza.
La Motivazione della Corte
La ricostruzione del quadro attuativo muove dal ruolo della SGR, soggetto affidatario della gestione operativa della misura. La Corte sottolinea che la società non ha gestito direttamente l’investimento, ricorrendo a consulenti ed esperti esterni per le attività di selezione degli immobili, di due diligence e di valutazione.
Sul piano procedurale, la prima Open Call non ha prodotto i risultati attesi. Delle manifestazioni di interesse pervenute, solo una parte è stata ritenuta idonea; le offerte vincolanti formulate hanno ricevuto un numero limitato di accettazioni e solo quattro immobili risultano effettivamente rogitati, con un’ulteriore uscita dal perimetro per mancato avveramento delle condizioni sospensive.
Poiché l’iniziativa avrebbe consentito il raggiungimento solo parziale dell’obiettivo, è stata avviata una seconda Open Call con regole semplificate, orientata verso strutture alberghiere già dotate di un gestore. La Corte osserva che la semplificazione, per quanto ammissibile,opta per una modifica sostanziale degli obiettivi in corso d’opera. Allo stato solo quattro immobili risultano individuati e ammessi all’investimento, residuandone otto.
Un ulteriore profilo riguarda la trasparenza dei costi. La differenza tra i 150 milioni versati dal Ministero e i 148,4 milioni sottoscritti nel fondo è rappresentata dai costi di gestione a vita intera, stimati in 1,6 milioni. La Corte rileva che non è chiarito se tale somma comprenda anche i compensi degli ausiliari della SGR, né come il Ministero eserciti il monitoraggio sulla restante quota di risorse.
Il percorso argomentativo conduce a un giudizio di difficoltà nel conseguimento del secondo target. Considerate le tempistiche impiegate per ciascun cespite e la complessità delle procedure, la Corte ritiene improbabile il raggiungimento dell’obiettivo entro il 31 dicembre 2025, mentre sono in corso ipotesi di modifica del termine, con possibile differimento al 30 giugno 2026. Il PEF non appare correttamente approntato, sicché si raccomanda al Ministero un maggiore coordinamento con la SGR nelle scelte gestionali e operative, con riserva di rivalutare l’investimento all’esito delle modifiche del Piano.
Nota della Redazione
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