Partecipazione comunale a CER cooperativa: necessità di motivazione rafforzata (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 63 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione di un ente locale a una Comunità energetica rinnovabile costituita in forma di società cooperativa integra una fattispecie di partecipazione societaria soggetta al controllo preventivo previsto dall’art. 5 del TUSP. La circostanza che le CER perseguano finalità meritorie di transizione energetica non esonera l’amministrazione dall’onere motivazionale rafforzato, che impone di dimostrare la stretta necessità della scelta societaria rispetto alle finalità istituzionali, la sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva e la convenienza economica dell’operazione anche mediante il confronto con modelli gestionali alternativi. Il giudizio contabile non si sostituisce alla discrezionalità amministrativa, ma verifica che l’istruttoria dell’ente sia completa e che la motivazione dia conto delle ragioni della scelta.

Il Fatto

Il Segretario comunale di un ente della Provincia autonoma di Bolzano ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la delibera con cui il Consiglio comunale ha approvato l’adesione a una società cooperativa costituita come Comunità energetica rinnovabile, per la sottoscrizione di una quota di partecipazione di valore simbolico e per l’assunzione della qualifica di “prosumer”, cioè di produttore e consumatore di energia.

L’ente ha rappresentato che l’obiettivo della CER consiste nel fornire benefici ambientali, economici e sociali ai soci e al territorio, che l’adesione è condizione per accedere a contributi pubblici per la realizzazione di impianti fotovoltaici e che la scelta della forma cooperativa risponde alla disciplina di settore. Il Comune ha inoltre dichiarato di non aver ancora perfezionato l’adesione al momento della trasmissione dell’atto.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricorda anzitutto il quadro di riferimento. La materia dei servizi pubblici locali e delle partecipazioni pubbliche nella Provincia autonoma è disciplinata dalla legge provinciale n. 12/2007, mentre la disciplina generale delle società a partecipazione pubblica è contenuta nel d.lgs. n. 175/2016. Gli artt. 3 e 4 del TUSP operano come parametri interposti rispetto agli artt. 97 e 117 della Costituzione. L’art. 5, comma 3, del TUSP, come novellato dalla legge n. 118/2022, impone all’amministrazione di trasmettere l’atto deliberativo di costituzione o di acquisizione di partecipazioni e alla Corte di pronunciarsi sulla conformità dell’atto, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Collegio osserva che, nella Provincia autonoma di Bolzano, l’adeguamento alla procedura di controllo dell’art. 5 del TUSP non risulta ancora espressamente previsto nelle norme di attuazione dello Statuto e che, pertanto, la pronuncia viene resa nell’ambito delle altre forme di collaborazione già praticate dalla Sezione.

Nel merito, la Corte rileva che l’operazione rientra tra quelle consentite, poiché la produzione di energia da fonti rinnovabili è espressamente prevista tra le attività ammesse sia dalla normativa statale sia da quella provinciale, e che l’adesione a una società cooperativa non è di per sé esclusa dall’art. 3, comma 1, del TUSP. Tuttavia, il Collegio sottolinea che le finalità meritorie delle CER non valgono a suffragare un’adesione automatica e non ponderata: nessuna disposizione europea o statale esonera l’ente dall’onere motivazionale rafforzato. L’ente deve valutare dapprima se il modulo societario sia strettamente necessario rispetto all’intervento e poi se il tipo societario prescelto sia il più funzionale tra quelli consentiti.

Sul piano della sostenibilità finanziaria, la motivazione appare incompleta. Il business plan prospetta risultati positivi, ma la natura e la provenienza dei ricavi andrebbero meglio definite e manca un’analisi di sensitività idonea a individuare scenari alternativi più avversi. Quanto al profilo soggettivo, la delibera si limita a evidenziare l’esiguità della quota sottoscritta, senza considerare gli oneri organizzativi e gli accantonamenti eventualmente dovuti. La Sezione segnala inoltre il rischio di possibili duplicazioni con altre partecipazioni già detenute dall’ente nel settore energetico, da valutare in sede di revisione periodica.

Infine, la Corte rileva che anche sotto il profilo della convenienza economica la documentazione non appare sempre approfondita, in particolare per quanto riguarda il confronto con soluzioni gestionali alternative, quali la gestione diretta o la completa esternalizzazione del servizio. La Sezione si pronuncia quindi nei termini della motivazione, richiamando l’importanza di una compiuta istruttoria e di piena trasparenza dell’intervento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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