Non luogo a provvedere per ritiro del decreto di approvazione del contratto (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 10 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di controllo preventivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni pubbliche, la sopravvenuta richiesta di ritiro del provvedimento, comunicata dall’amministrazione nelle more della camera di consiglio, determina la cessazione dell’oggetto del controllo. La Sezione regionale di controllo deve pertanto limitarsi a prendere atto della comunicazione e a dichiarare il non luogo a provvedere, senza esaminare nel merito la legittimità dell’atto. Il venir meno dell’atto sottoposto a scrutinio preclude ogni valutazione sul contenuto del provvedimento e sull’eventuale rilievo formulato dal magistrato istruttore.
Il Fatto
Il Comandante di un Reparto tecnico logistico amministrativo della Guardia di Finanza aveva approvato, con proprio decreto, un contratto stipulato con un operatore economico per lavori di manutenzione. L’atto era stato trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità.
La Ragioneria territoriale dello Stato aveva attestato il positivo superamento del riscontro preventivo amministrativo-contabile. La Sezione aveva quindi formulato un rilievo, chiedendo chiarimenti in ordine ad alcuni profili di legittimità dell’atto, e aveva deferito la questione in adunanza pubblica. Nelle more della camera di consiglio, l’amministrazione ha comunicato il ritiro del decreto, facendo così venir meno l’oggetto dello scrutinio.
La Motivazione della Corte
La Sezione prende le mosse dal quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 100, comma 2, della Costituzione e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, che disciplinano l’esercizio del controllo preventivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni dello Stato. Il collegio richiama altresì il regolamento di organizzazione delle funzioni di controllo e la deliberazione del Consiglio di Presidenza in tema di tipologia degli atti sottoposti a scrutinio.
La questione giuridica attiene alla sorte del procedimento di controllo quando l’amministrazione, prima della decisione, ritiri l’atto già deferito. Il punto non è marginale: incide sull’effettivo esercizio della funzione di controllo e sulla possibilità per la Sezione di svolgere valutazioni di legittimità.
Il percorso argomentativo della Sezione è lineare. Una volta accertato che il ritiro è intervenuto nelle more della camera di consiglio, il collegio rileva che l’atto non è più nella disponibilità dell’amministrazione quale oggetto del controllo. La funzione di scrutinio preventivo presuppone, per sua natura, l’esistenza di un provvedimento da esaminare: venuto meno l’atto, cessa la materia del contendere in sede di controllo.
Da qui la declaratoria di non luogo a provvedere in ordine al decreto. La Sezione non entra nel merito del rilievo precedentemente formulato, né valuta la legittimità dell’atto ritirato, limitandosi a prendere atto della comunicazione dell’amministrazione. La deliberazione dispone infine le comunicazioni di rito all’amministrazione interessata. L’esito processuale riflette il carattere preventivo del controllo, che si esercita su atti ancora produttivi di effetti e non su provvedimenti ormai sottratti allo scrutinio per volontà della stessa amministrazione.
Nota della Redazione
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