Rinuncia agli atti e perequazione pensioni dopo la pronuncia della Consulta (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 40 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio contabile, intervenuta dopo la pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale posta a fondamento del ricorso, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 c.g.c., quando l’accettazione della controparte costituita avvenga senza riserve o condizioni. L’estinzione preclude ogni pronuncia sul merito e non vi è luogo a provvedere sulle spese. La sopravvenuta caducazione dell’interesse alla decisione, per effetto del venir meno della questione prospettata, giustifica la definizione del giudizio in via meramente processuale.

Il Fatto

Una titolare di trattamento pensionistico superiore a otto e fino a dieci volte il minimo INPS, rientrante nel campo di applicazione del comma 309 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto alla corresponsione della pensione rivalutata, senza il blocco della perequazione imposto dalla citata disposizione, con condanna dell’INPS alla restituzione delle somme non erogate e al risarcimento del danno.

La ricorrente ha prospettato plurimi profili di illegittimità costituzionale del meccanismo di blocco della perequazione, sollecitando un nuovo intervento della Corte costituzionale. L’INPS si è costituito richiamando i principi espressi dalla Consulta nelle sentenze n. 70/2015 e n. 234/2020, sostenendo l’infondatezza delle tesi avversarie.

La Motivazione della Corte

Il giudizio è stato rinviato, dalla prima udienza, a una successiva fissata dopo la decisione della Corte costituzionale chiamata a valutare la legittimità costituzionale della norma posta a base del ricorso. In vista di tale udienza la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio.

La definizione della questione da parte della Consulta con la pronuncia n. 19/2025, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 309 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, ha fatto venir meno l’interesse della ricorrente alla decisione, inducendola alla rinuncia agli atti.

All’udienza il difensore dell’INPS ha dichiarato di accettare la rinuncia senza riserve o condizioni. La Corte ha quindi accertato la regolarità della rinuncia e della relativa accettazione, dichiarando l’estinzione del processo ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 c.g.c.

La definizione in rito preclude ogni pronuncia sul merito della pretesa sostanziale. Coerentemente, la Corte ha escluso una statuizione sulle spese, non essendovi luogo a provvedere in ragione dell’esito meramente processuale del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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