Pensione privilegiata: la maggiorazione dell’art. 67, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973 spetta solo al militare privo dei quindici anni di anzianità (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 188 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La maggiorazione prevista dall’art. 67, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973 per le pensioni privilegiate di settima e ottava categoria non spetta al militare che abbia maturato l’anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo, richiesta dall’art. 52, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 per l’accesso alla pensione normale. Il beneficio, parametrato alla base pensionabile, opera esclusivamente in favore del militare che, titolare di pensione privilegiata per infermità dipendente da causa di servizio, non abbia raggiunto la predetta soglia contributiva. Il requisito dei quindici anni di anzianità rileva, ai fini dell’accesso alla pensione normale, soltanto nell’ipotesi di cessazione dal servizio per infermità, dipendente o meno da causa di servizio. La condizione della destituzione dal servizio non incide sull’applicazione del criterio di calcolo, essendo dirimente il solo possesso dell’anzianità minima. In caso di superamento della soglia dei quindici anni, la pensione privilegiata è liquidata secondo il sistema percentualistico del comma 2 dell’art. 67 ovvero secondo il sistema comparativo del comma 4, con riferimento alla misura della pensione normale aumentata di un decimo se più favorevole.
Il Fatto
Un ex militare della Guardia di Finanza, destituito il 31 maggio 2004 per gravi reati penali dopo aver maturato un’anzianità contributiva superiore ai quindici anni, otteneva nel 2019 il riconoscimento della pensione privilegiata di ottava categoria per un’infermità dipendente da causa di servizio. Il trattamento veniva liquidato sulla base del sistema percentualistico di cui all’art. 67, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973.
Il ricorrente agiva dinanzi alla Corte dei conti per ottenere la riliquidazione della pensione con applicazione della maggiorazione dell’0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile prevista dall’art. 67, comma 3, del medesimo decreto, assumendo che il requisito dei quindici anni di anzianità fosse vigente soltanto per le cessioni dal servizio per infermità. L’INPS e la Guardia di Finanza contestavano la fondatezza della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico ha respinto il ricorso, ritenendo applicabile la maggiorazione solo al militare che, pur titolare di pensione privilegiata, non abbia raggiunto i quindici anni di servizio utile richiesti per l’accesso alla pensione normale. Nel caso di specie, il ricorrente aveva maturato un’anzianità utile pari a venticinque anni, un mese e sei giorni, computata detraendo per la metà il periodo di sospensione dal servizio, ai sensi dell’art. 1847 del Codice dell’Ordinamento Militare.
La Corte ha precisato che il requisito dei quindici anni di anzianità contributiva, in passato valido per l’accesso alla pensione normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, a norma degli artt. 42, comma 1, e 52, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. Tale circostanza, tuttavia, non determina l’applicabilità del comma 3 dell’art. 67, che presuppone il mancato raggiungimento della soglia minima.
Il Collegio ha condiviso l’orientamento secondo cui il possesso dei requisiti contributivi superiori alle soglie di accesso alla pensione normale preclude l’applicazione del beneficio di cui al comma 3 dell’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973. Ha richiamato, in tal senso, la sentenza n. 80 del 2025 della Sezione Calabria, la Sezione Puglia n. 224/2023 e la Sezione Lazio n. 287/2024, nonché la I Sezione centrale d’Appello n. 224/2025, secondo cui il comma 3 introduce un modello percentualistico operante solo in favore del militare che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo ma non ne abbia maturati quindici.
La Corte ha ritenuto non pertinente il precedente invocato dal ricorrente, la sentenza n. 63 del 2023 della Sezione di Appello per la Regione Siciliana, riguardante un soggetto cessato dal servizio per infermità, situazione non sovrapponibile a quella del militare destituito. Ha, infine, dichiarato le tesi del ricorrente infondate e ha condannato lo stesso al pagamento delle spese di lite in favore dell’INPS e della Guardia di Finanza.
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Nota della Redazione
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