Ritiro del rendiconto regionale e non luogo a provvedere in parifica (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 116 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, il ritiro dello schema di rendiconto da parte della Giunta regionale, intervenuto prima della decisione, fa venir meno i presupposti per l’adozione di una pronuncia nel merito. La Sezione regionale di controllo dichiara pertanto non luogo a provvedere, restando assorbita ogni questione concernente il perimetro sanitario e il finanziamento dell’agenzia regionale. La definizione in rito presuppone che il ritiro sia intervenuto prima della decisione e che la Procura regionale non si sia opposta. Il controllo sulla parifica non si traduce in una pronuncia di merito quando l’atto sottoposto a esame è stato ritirato.

Il Fatto

La vicenda riguarda il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l’esercizio finanziario 2023. La Giunta regionale aveva approvato lo schema di rendiconto con D.G.R. n. 453 del 17.05.2024, poi emendato con D.G.R. n. 554 del 12 giugno 2024 e con D.G.R. n. 652 del 9 luglio 2024, e lo aveva trasmesso alla Sezione regionale di controllo.

Nel corso dell’istruttoria è emersa una questione relativa all’utilizzo del capitolo 2490 del bilancio regionale per il finanziamento annuale dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. La Procura regionale ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale di una legge regionale e, in subordine, di escludere dal perimetro sanitario l’importo contestato, rideterminando il disavanzo e negando la parificazione. Prima della decisione, la Giunta ha ritirato il disegno di legge di rendiconto.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce l’iter del giudizio e si sofferma sull’atto sopravvenuto. Con D.G.R. n. 678 dell’11 luglio 2024 la Giunta regionale ha ritirato lo schema di rendiconto originariamente approvato. Il ritiro è intervenuto dopo la deliberazione con cui la Sezione aveva assegnato alle parti il termine per le memorie conclusive e dopo le note istruttorie.

Il Collegio rileva che, per effetto del ritiro, sono venuti a mancare i presupposti per l’adozione di una pronuncia nel merito. Il thema decidendum del giudizio di parifica è infatti costituito dallo schema di rendiconto sottoposto all’esame della Sezione: venuto meno l’atto, viene meno l’oggetto del giudizio.

La Corte richiama il precedente delle Sezioni riunite per la Regione siciliana, decisione 3/2021/SS.RR./PARI, che ha ritenuto ammissibile la definizione in rito in presenza del ritiro dell’atto. Sul punto rileva che la Procura regionale non si è opposta alla definizione del giudizio senza pronuncia di merito.

Restano conseguentemente assorbite le questioni prospettate dall’Organo requirente, sia quella di legittimità costituzionale della legge regionale, sia la richiesta di esclusione dell’importo dal perimetro sanitario con rideterminazione del disavanzo. La Sezione non si pronuncia quindi sulla parificazione nel merito.

La decisione si conclude con la declaratoria di non luogo a provvedere in ordine alla parifica dello schema di rendiconto, con mandato alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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