Ritiro della gara e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 2476 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sull’obbligo della stazione appaltante di provvedere e di stipulare il contratto, il sopravvenuto ritiro della selezione e degli atti consequenziali, seguito dalla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice non può decidere nel merito la controversia quando il ricorrente dichiari espressamente di non avervi più interesse. La compensazione delle spese è giustificata dalla complessa evoluzione della procedura di assegnazione, segnata da numerosi ricorsi, sospensioni giurisdizionali e tentativi di transazione, che escludono la volontà della stazione appaltante di sottrarsi alla conclusione del procedimento.

Il Fatto

La società ricorrente, già concessionaria del collegamento tra la Stazione Centrale di Milano e l’aeroporto di Malpensa, ha partecipato alla procedura selettiva indetta dalla Società per Azioni Esercizi Aeroportuali con lettera d’invito del 15 maggio 2023, avente a oggetto l’assegnazione di aree di sosta presso i Terminal 1 e 2 di Malpensa. Con nota del 19 marzo 2024 la stazione appaltante le ha comunicato l’assegnazione di due stalli, invitandola alla sottoscrizione del contratto, mai avvenuta nonostante il contratto sia stato trasmesso sottoscritto.

Dopo ripetuti solleciti e una diffida, la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo della stazione appaltante di provvedere e di stipulare il contratto, previo accertamento dell’inadempimento. Nel corso del giudizio la stazione appaltante ha comunicato il ritiro della selezione e di tutti gli atti consequenziali; alla camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, insistendo sulle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale. Preso atto della dichiarazione della ricorrente, dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, richiamando l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice non può decidere nel merito quando il ricorrente dichiari espressamente di non avere più alcun interesse alla decisione.

La regola è ricondotta a un orientamento consolidato. Vengono citati, tra gli altri, Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7553 del 2022 e TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 355 del 2024, che confermano il divieto di pronuncia nel merito in presenza di tale dichiarazione.

Quanto alle spese, il Collegio ravvisa giuste ragioni di compensazione. La complessa evoluzione della procedura di assegnazione è desunta dai numerosi ricorsi proposti avverso l’atto conclusivo della selezione, dai provvedimenti giurisdizionali di sospensione della procedura e dalla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 10 cod. proc. amm. e art. 41 cod. proc. civ.

Su tali basi il Collegio esclude che nel comportamento della stazione appaltante emerga la volontà di sottrarsi, o di non attivarsi per mera negligenza, alla conclusione del procedimento mediante la sottoscrizione dei contratti. La compensazione delle spese consegue a questa valutazione complessiva, non a un accertamento di responsabilità dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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