Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta attivazione della carta docente nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 2880 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta attivazione, da parte dell’amministrazione, della carta elettronica per l’aggiornamento dei docenti — in esecuzione della sentenza passata in giudicato che ne ha accertato il diritto — determina l’integrale soddisfazione delle pretese creditorie del ricorrente e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza ex artt. 112 e 114 cod. proc. amm. In tale evenienza, la soccombenza virtuale del Ministero — che non abbia ottemperato prima della proposizione del ricorso — giustifica la condanna alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti a tempo indeterminato, avevano ottenuto dal Tribunale di Monza — sezione Lavoro — una sentenza, passata in giudicato, con cui era stato accertato il loro diritto a fruire della somma annua di € 500,00 di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici ivi indicati, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della carta docente per tutti i periodi di spettanza.
A fronte della mancata esecuzione spontanea del titolo, le docenti proponevano ricorso per l’ottemperanza ex artt. 112 e 114 cod. proc. amm. dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’adempimento. Nel corso della camera di consiglio, tuttavia, il difensore delle ricorrenti dava atto della sopravvenuta attivazione delle carte docenti e chiedeva una pronuncia che prendesse atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che la dichiarazione resa in udienza dal difensore delle ricorrenti — circa la sopravvenuta attivazione delle carte docenti — implicasse l’integrale soddisfazione delle pretese creditorie azionate, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. La pronuncia si fonda sul rilievo che, una volta intervenuto l’adempimento dell’obbligo di fare oggetto del giudicato, viene meno l’interesse delle ricorrenti a una decisione sul merito dell’ottemperanza.
Quanto alle spese di lite, il TAR ne ha disposto la condanna in capo al Ministero resistente secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che, al momento del deposito del ricorso, l’amministrazione non aveva ancora ottemperato alla sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Monza. La circostanza che l’adempimento sia sopravvenuto in corso di giudizio non esclude, infatti, che il ricorso fosse fondato al momento della sua proposizione.
Le spese sono state liquidate in complessivi € 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., come richiamato nel processo amministrativo. Il Collegio ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa, trattandosi di pronuncia resa in sede di ottemperanza.
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Nota della Redazione
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