Legittimo il criterio del segno reale nella quantificazione degli oneri di dispacciamento (TAR Lombardia n. 2472 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento prescrittivo con cui ARERA, in ottemperanza al giudicato che ne ha annullato il precedente per difetto di istruttoria, quantifica gli importi dovuti dall’utente del dispacciamento per gli sbilanciamenti in controfase, adottando il criterio del segno reale in luogo di quello convenzionale, è legittimo. Il segno reale è l’unica modalità idonea a ricostruire l’effettivo stato del sistema al momento dello sbilanciamento e a coglierne la portata sul corrispettivo uplift, riversato sugli utenti finali. La misura ha natura riparatoria e non sanzionatoria, sicché l’operatore non può opporre alcun affidamento legittimo all’applicazione “ora per allora” del criterio. Il potere prescrittivo trova fondamento nell’art. 2, comma 20, lett. d), della legge n. 481 del 1995, che impone la cessazione dei comportamenti lesivi dei diritti degli utenti.

Il Fatto

Una società operante nella vendita di energia elettrica ai clienti finali ha posto in essere, nel periodo gennaio-luglio 2016, prelievi effettivi diversi da quelli programmati sul mercato del giorno prima e infragiornaliero. ARERA aveva adottato il provvedimento prescrittivo n. 269/2017, ordinando la restituzione a Terna dei profitti derivanti da tali condotte.

La società ha impugnato l’atto; in appello il Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5834/2020 lo ha annullato per difetto di istruttoria e motivazione sulla quantificazione, facendo salvo il potere di riesame. In sede di ottemperanza ARERA ha adottato la deliberazione n. 682/2022, quantificando l’importo complessivo in euro 14.584.258,57. Esperita invano l’azione di nullità, il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 7369/2023 ha dichiarato la propria incompetenza, disponendo la riassunzione davanti al TAR Lombardia. La società ha riproposto i vizi di illegittimità della metodologia prescelta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità formulata da ARERA. Il ricorso in riassunzione non contiene censure nuove: la riformulazione di alcuni periodi non si traduce nella proposizione di motivi ulteriori, restando identici i vizi di illegittimità e irragionevolezza del criterio di quantificazione.

Nel merito il Tribunale ricostruisce la disciplina del servizio di dispacciamento dettata dalla deliberazione ARERA n. 111/2006. Gli sbilanciamenti in controfase producono un effetto diretto sul corrispettivo uplift tramite il meccanismo del single pricing e un effetto indiretto riducendo gli oneri di bilanciamento di Terna. L’operatore percepisce così un premio, il cui onere è traslato sugli utenti finali.

In forza dell’effetto conformativo del giudicato, ARERA doveva verificare lo stato del sistema al momento dello sbilanciamento secondo la teoria condizionalistica. Il segno reale, somma algebrica degli sbilanciamenti individuali su dati di misura, è coerente con l’effettivo stato del sistema, mentre il segno convenzionale risente di approvvigionamenti compiuti per ragioni diverse dal bilanciamento. Il criterio è pertanto corretto.

Il Collegio richiama le sentenze della Sezione n. 1270/2024 e n. 1276/2024, confermate dal Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2313/2025 e n. 2591/2025, e le Sez. II n. 3274/2024 e n. 6990/2024, che hanno riconosciuto non irragionevoli le presunzioni adottate. La misura prescrittiva ha carattere riparatorio e non sanzionatorio: non punisce con finalità di deterrenza, ma ricondotto a equilibrio il sistema.

Ne discende l’esclusione di ogni affidamento legittimo dell’operatore, consapevole dell’obbligo di programmare immissioni e prelievi con diligenza, prudenza, perizia e previdenza. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate per la natura delle questioni giuridiche trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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