Rito abbreviato contabile e definizione alternativa del giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 101 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento dell’istanza di definizione del giudizio di responsabilità amministrativa con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130 d.lgs. n. 174/2016, e il tempestivo versamento della somma ritenuta congrua dal Collegio integrano una specifica modalità di definizione alternativa del giudizio. Tale fattispecie non è riconducibile alla cessazione della materia del contendere, perché non interviene l’intero pagamento della pretesa attorea ma solo il versamento di una quota parte della stessa. Non ricorre neppure alcuna delle ipotesi di estinzione del giudizio previste dagli artt. 110 e 111 c.g.c. o da altra disposizione di legge. Il regolare versamento determina la dichiarazione che nulla è più dovuto dalla convenuta in relazione alla fattispecie di responsabilità contestata.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio la convenuta, insieme ad altre due corresponsabili, per un danno complessivo quantificato in euro 49.610,89, distinto in mancata entrata, danno da disservizio e danno all’immagine. Le condotte contestate risalgono agli anni 2017-2019 e riguardano l’utilizzo illecito del sistema informatico in uso alla Polizia locale di Milano: verosimilmente si facevano risultare pagate sanzioni in realtà non versate, incamerando in contanti le somme corrisposte dai trasgressori.
In sede penale erano state applicate alle corresponsabili pene ex art. 444 c.p.p.. La convenuta, costituendosi, ha presentato istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 d.lgs. n. 174/2016, dichiarandosi disponibile al versamento di euro 8.000,00, con parere favorevole del Pubblico Ministero. All’udienza del 13.03.2024 il Collegio ha accolto la richiesta, fissando la somma dovuta e il termine di trenta giorni per il versamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti risulta la documentazione bancaria e il reversale di incasso n. 73846 del 10.05.2024, comprovante il puntuale versamento della somma stabilita e l’incameramento della stessa da parte del Comune di Milano. Su questa base dichiara, ai sensi dell’art. 130, comma 8, d.lgs. n. 174/2016, che nulla è più dovuto dalla convenuta in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa contestata.
La Corte affronta anzitutto la qualificazione giuridica dell’istituto. Esclude la riconducibilità della fattispecie a un’ipotesi di cessazione della materia del contendere, poiché non è intervenuto l’intero pagamento richiesto dalla Procura con l’atto di citazione, bensì il solo versamento di una quota parte dell’iniziale pretesa attorea. La differenza tra l’importo contestato e la somma versata è, per la Corte, elemento decisivo per escludere tale qualificazione.
Il Collegio esclude altresì che ricorra una delle ipotesi di estinzione del giudizio contemplate dagli artt. 110 e 111 c.g.c., o comunque prevista da altra disposizione di legge. La definizione realizzata mediante rito abbreviato non rientra in alcuno dei modelli estintivi tipizzati.
L’accoglimento dell’istanza e il tempestivo, regolare versamento della somma ritenuta congrua integrano così una specifica modalità di definizione alternativa del giudizio, coerente con la lettera e le finalità dell’art. 130, comma 1, d.lgs. n. 174/2016. La Corte richiama, in senso conforme, C. conti, sez. Lombardia n. 29 del 12.02.2018 e C. conti, sez. Sardegna n. 120 del 04.10.2017.
Le spese di lite vengono poste a carico della convenuta secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché dagli elementi probatori emerge con sufficiente evidenza la responsabilità per gli illeciti ascritti, e sono liquidate in euro 79,80.
Nota della Redazione
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