Parifica con eccezioni del rendiconto regionale per FPV, TPL e fondo contenzioso (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 160 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di parificazione del rendiconto regionale si conclude con eccezioni quando le poste contabili sono iscritte in violazione dei principi dell’ordinamento giuscontabile. Il trattamento accessorio del personale confluisce nel fondo pluriennale vincolato di parte corrente solo se il contratto collettivo decentrato integrativo è sottoscritto entro il 31 dicembre; in caso contrario le correlate economie affluiscono alla quota vincolata del risultato di amministrazione. Le spese relative a prestazioni rese in un esercizio non possono essere impegnate nell’esercizio successivo, dovendo l’impegno essere imputato all’anno di scadenza dell’obbligazione. Il fondo contenzioso deve essere quantificato sulla base di una ricognizione analitica delle liti e di una stima del rischio di soccombenza, non in via meramente prudenziale.
Il Fatto
La Giunta regionale ha approvato il progetto di rendiconto generale dell’esercizio 2023 con delibera n. 372 del 15 maggio 2024, trasmesso alla Sezione regionale di controllo ai fini del giudizio di parificazione. Il procedimento istruttorio è stato attivato con nota del 9 maggio 2024 e si è sviluppato attraverso richieste di chiarimenti, una relazione istruttoria in tre parti e un incontro in contraddittorio del 14 novembre 2024.
Il Procuratore regionale ha depositato memoria il 21 novembre 2024. La Sezione ha deliberato in pubblica udienza del 27 novembre 2024 sulla base delle risultanze istruttorie, confermando alcune criticità già emerse nel giudizio relativo all’esercizio precedente.
La Motivazione della Corte
Il primo rilievo riguarda la contrattazione integrativa decentrata per il personale dirigenziale. La Regione aveva imputato al fondo pluriennale vincolato di parte corrente l’importo di € 3.278.223,14 sul capitolo U08025, in relazione a risorse destinate alla retribuzione di risultato dei dirigenti. Il CCDI non era stato sottoscritto al 31 dicembre 2023. La Sezione richiama il paragrafo 5.2, lett. a), dell’Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, secondo cui, nelle more della sottoscrizione, le risorse destinate al fondo risultano definitivamente vincolate e le economie confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. La mancata stipulazione entro la chiusura dell’esercizio ha quindi reso irrituale l’assunzione di impegni pluriennali.
Il secondo rilievo concerne il trasporto pubblico locale. I trasferimenti statali, pari a € 78.036.504,24, non hanno coperto integralmente i costi dei contratti di servizio, ammontanti a € 109.813.571,50. Sui capitoli U35094 e U35095, relativi ai contratti COTRAB n. 838/2021 e n. 839/2021, risultano impegni di competenza del 2022 registrati nel 2023 per € 979.753,57. La Sezione rileva la violazione dell’art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011 e dei paragrafi 5.1 e 5.2, lett. b), del citato Allegato 4/2: la rendicontazione finale e l’emissione della fattura non giustificano l’impegno nell’esercizio successivo, poiché il corrispettivo era determinabile ex ante sulla base del contratto.
Il terzo rilievo attiene al fondo contenzioso, accantonato per € 21.160.065,30. La Sezione accerta l’inattendibilità della quantificazione, effettuata in via prudenziale mediante incremento dell’accantonamento precedente, senza ricognizione analitica delle liti pendenti e senza stima del rischio di soccombenza. Il punto 5.2, lett. h), dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 impone una ricognizione del contenzioso esistente; il Collegio dei revisori aveva ripetutamente segnalato l’impossibilità di attestarne la congruità. La Sezione richiama la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 14/2017/INPR e la giurisprudenza contabile in tema di classificazione delle passività potenziali secondo i gradi del certo, probabile, possibile e remoto.
La Sezione sottolinea che un incongruo risultato di amministrazione non può costituire base salda per gli esercizi successivi, in contrasto con il principio di continuità e con l’equilibrio dinamico di bilancio, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 49/2018, n. 89/2017, n. 266/2013). Il rendiconto è pertanto parificato con eccezioni relative ai capitoli U08025, U35094 e U35095, alla parte accantonata, alla parte vincolata e al risultato di amministrazione nella parte disponibile, con riserva sui conti degli agenti contabili.
Nota della Redazione
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