Rito abbreviato contabile e versamento della quota congrua: definizione alternativa del giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 100 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento dell’istanza di definizione del giudizio di responsabilità amministrativa con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130 d. lgs. n. 174/2016, e il tempestivo e regolare versamento della somma ritenuta congrua dal Collegio integrano una specifica modalità di definizione alternativa del giudizio. Non si tratta di cessazione della materia del contendere, perché non è intervenuto l’intero pagamento della pretesa attorea, ma solo il versamento di una quota parte di essa. Né ricorre una delle ipotesi di estinzione del giudizio contemplate dagli artt. 110 e 111 c.g.c. o da altra disposizione di legge. Il versamento della somma determina pertanto la dichiarazione che nulla è più dovuto in relazione alla fattispecie di responsabilità contestata.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un’agente della Polizia Locale, insieme a due corresponsabili, quantificando in euro 49.610,89 il danno subìto dal Comune per condotte illecite poste in essere negli anni 2017-2019. Le somme erano suddivise in danno da mancata entrata, danno da disservizio e danno all’immagine.

Le dipendenti, avvalendosi della collaborazione tecnica della convenuta, avevano utilizzato illecitamente il sistema informatico di gestione delle sanzioni per far risultare fittiziamente pagate multe di trasgressori inadempienti, incamerando in contanti l’importo della sanzione ridotta. In sede penale erano state applicate pene ex art. 444 c.p.p.; le convenute avevano versato al Comune euro 6.300,00. La convenuta ha chiesto la definizione con rito abbreviato contabile, con parere positivo del Pubblico Ministero.

La Motivazione della Corte

All’udienza in camera di consiglio del 13.03.2024 il Collegio ha accolto l’istanza di rito abbreviato, determinando la somma dovuta in euro 8.000,00 e fissando in trenta giorni il termine per il versamento. La documentazione bancaria e il reversale di incasso del 10.05.2024 provano l’avvenuto pagamento e l’incameramento della somma da parte del Comune. Il versamento è quindi tempestivo e regolare.

La Corte affronta la qualificazione giuridica dell’istituto, escludendo in primo luogo la riconducibilità della fattispecie alla cessazione della materia del contendere. È intervenuto, infatti, non l’intero pagamento chiesto dalla Procura con l’atto di citazione, bensì il solo versamento di una quota parte dell’iniziale pretesa attorea.

Il Collegio esclude altresì che si versi in una delle ipotesi di estinzione del giudizio contemplate dagli artt. 110 e 111 c.g.c. o previste da altra disposizione di legge. L’accoglimento dell’istanza e il tempestivo versamento della somma ritenuta congrua valgono invece ad integrare una specifica modalità di definizione alternativa del giudizio, secondo la lettera e le finalità dell’art. 130, comma 1, d. lgs. n. 174/2016.

Su questa base la Corte dichiara, ai sensi dell’art. 130, comma 8, d. lgs. n. 174/2016, che nulla è più dovuto dalla convenuta in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa contestata. Le spese di lite, liquidate in euro 79,81, sono poste a carico della convenuta secondo il principio della soccombenza “virtuale”, poiché dagli elementi probatori in atti risulta con sufficiente evidenza la responsabilità per gli illeciti ascritti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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