Rito abbreviato contabile ed estinzione del giudizio per pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 116 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c., il giudizio di responsabilità amministrativa si estingue quando il convenuto versa, nel termine fissato dal decreto di ammissione, la somma determinata dal Collegio e deposita la documentazione attestante l’avvenuto pagamento. Il pagamento della somma proposta e accettata dal Pubblico ministero integra il presupposto dell’estinzione del giudizio, che il giudice dichiara con sentenza. Quanto alle spese, l’art. 130, comma 8, c.g.c. ne impone la liquidazione secondo il dispositivo; la compensazione non è automatica e va esclusa quando, per la natura del procedimento, non ne sussistono i presupposti, con conseguente condanna del convenuto al pagamento in favore dello Stato.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un militare della Guardia di Finanza, all’epoca dei fatti Brigadiere Capo, chiedendo la condanna al pagamento di euro 50.000,00 in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, oltre a rivalutazione, interessi e spese. La pretesa risarcitoria riguardava il danno all’immagine arrecato al Corpo, conseguente a una condanna penale del convenuto per reati contro la pubblica amministrazione, confermata in appello con sentenza divenuta irrevocabile.

Costituitosi in giudizio, il convenuto ha chiesto la definizione con il rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., proponendo il pagamento del 25% della somma richiesta, pari a euro 12.500,00. Il Pubblico ministero ha espresso parere favorevole. Con decreto n. 8/2025 la Sezione ha accolto la richiesta, determinato la somma dovuta e fissato il termine di quindici giorni per il versamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto del deposito, in data 09 dicembre 2025, della documentazione attestante il tempestivo pagamento della somma fissata con il decreto di ammissione al rito abbreviato. Il versamento è avvenuto nel termine assegnato e in favore dell’amministrazione indicata nel decreto stesso.

Su queste basi la Sezione dispone, in conformità alle conclusioni del Pubblico ministero, la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130 del codice di giustizia contabile e ne dichiara l’estinzione. Il rito abbreviato opera dunque come modulo deflattivo: il pagamento della somma concordata chiude il procedimento senza accertamento pieno della responsabilità.

Quanto al regolamento delle spese, il Collegio richiama l’art. 130, comma 8, c.g.c. e rileva che non sussistono i presupposti per la compensazione, in considerazione della natura del procedimento. Ne deriva la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, liquidate in euro 178,33 come da dispositivo.

La decisione conferma quindi l’assetto dell’istituto: da un lato l’effetto estintivo collegato al pagamento tempestivo della somma determinata dal giudice; dall’altro la permanenza dell’onere delle spese a carico del convenuto, non bilanciato da alcuna compensazione.

La sentenza è pronunciata in composizione collegiale e dispone la comunicazione alle parti a cura della Segreteria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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