Pensione privilegiata: nesso causale non provato per patologia psichica reattiva (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 61 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria presuppone la prova del nesso causale o concausale efficiente e determinante tra l’infermità e il servizio prestato. Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio, espressione di discrezionalità tecnica e obbligatorio ai sensi del d.P.R. n. 461/2001, integra motivazione adeguata quando esamina la peculiare natura della patologia e l’incidenza dei fattori individuali. Spetta al ricorrente allegare e dimostrare che il tipo di prestazioni lavorative rese abbia comportato un incremento del rischio occupazionale prevalente sui fattori individuali. In difetto, il rigetto della domanda e la condanna alle spese sono legittimi.
Il Fatto
Il ricorrente, già appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, ha prestato servizio dal 02.05.1982 al 18.10.2007, cessando per mancato riacquisto dell’idoneità al servizio militare. Collocato in congedo assoluto, ha ottenuto la pensione ordinaria a decorrere dal 19.10.2007, poi riliquidata in esecuzione di una precedente pronuncia della medesima Sezione.
Con domanda del 12.10.2020 ha chiesto l’attribuzione della pensione privilegiata per il disturbo distimico accertato nel 2007. Il Comitato di verifica, con parere del 21.12.2021, ha escluso la dipendenza da causa di servizio; il Ministero della Difesa ha adottato il conforme decreto di rigetto. Il ricorrente ha quindi agito in giudizio per l’accertamento della dipendenza e il riconoscimento del trattamento di 8^ categoria tab. A.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal parere del CVCS e dal conforme decreto ministeriale, rilevando che l’infermità non è dipendente da fatti di servizio. Nel tipo di prestazioni rese non risulta un incremento del rischio occupazionale per patologie psichiatriche reattive idoneo a prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante.
Il ricorrente, osserva il giudice, non comprova a livello causale o concausale la correlazione tra la patologia e il servizio. La documentazione colloca l’insorgenza del disturbo distimico nel 2007, anno in cui è registrato per la prima volta uno stato ansioso; in precedenza risultano altre patologie e interventi chirurgici che possono aver contribuito allo stress. Il referto psichiatrico del settembre 2007 segnala un miglioramento psicologico con persistente preoccupazione per problemi economici.
Lo stato ansioso appare verosimilmente collegato alle difficoltà economiche insorte per la riduzione stipendiale conseguente alla cessazione dell’incarico presso il RUD, con il pignoramento dell’immobile nel 2007. La Corte sottolinea che la riduzione stipendiale era prevedibile, essendo l’assegnazione ai servizi segreti legata fiduciariamente ai vertici, circostanza nota al ricorrente. Alla richiesta di assegnazione più remunerativa i superiori avevano fatto immediato seguito con il servizio scorte presso la Banca d’Italia.
Il Collegio ritiene che il CVCS abbia avuto la documentazione necessaria, in particolare i dati sul servizio dal 2005, anno in cui emerge la depressione. La stessa perizia di parte riconduce lo stress al nuovo lavoro e alle difficoltà economiche, non al pregresso incarico. Dal 2005, inoltre, non emergono mansioni particolarmente gravose; i lunghi periodi di malattia hanno di fatto ridotto i servizi svolti. Il ricorso è pertanto rigettato, con spese a carico del ricorrente, quantificate forfettariamente in euro 500.
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Nota della Redazione
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