Inabilità del figlio maggiorenne rileva al decesso del dante causa per reversibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 531 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità in favore dell’orfano maggiorenne presuppone la sussistenza, al momento del decesso del dante causa, del requisito dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, nonché della convivenza e della vivenza a carico. Ai sensi dell’art. 86, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, le condizioni soggettive per il conseguimento del trattamento di reversibilità devono sussistere alla data della morte del dipendente o del pensionato. Il requisito sanitario è accertato mediante parere medico-legale acquisito dal giudice, che ne verifica la rispondenza alle risultanze documentali e alle argomentazioni scientifiche. L’onere probatorio del requisito sanitario può essere assolto anche con la consulenza tecnica disposta d’ufficio, ove le conclusioni siano sorrette da argomentazioni esaurienti e non contestate.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla pensione di reversibilità della pensione diretta di cui era titolare la madre, deceduta nel 2020, deducendo di essere stato assolutamente e permanentemente inabile al lavoro all’epoca del decesso della genitrice. L’INPS, dopo visita presso la Commissione Medica Collegiale di Verifica, aveva rigettato la domanda, non riconoscendo l’inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro alla data rilevante. Esperito senza esito il ricorso amministrativo, il ricorrente ha adito il Giudice unico delle pensioni.
Il ricorrente percepisce, dal 26.06.2019, pensione di invalidità essendo stato riconosciuto invalido civile totale al 100%. L’INPS, costituendosi, ha ribadito la mancanza del requisito sanitario.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha qualificato la controversia come accertamento del diritto alla reversibilità previo riconoscimento del requisito sanitario dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro alla data del decesso della dante causa. La disciplina applicabile è stata individuata negli artt. 82, 85, 86 e 194 d.P.R. n. 1092/1973, integrati dall’art. 13 r.d.l. n. 636/1939, dall’art. 8 legge n. 222/1984 e dall’art. 22 legge n. 903/1965.
Il giudice ha richiamato la regola per cui le condizioni soggettive del trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte del pensionato, e ha verificato i singoli presupposti. Quanto alla convivenza e alla vivenza a carico, ha ritenuto che la documentazione prodotta ne provasse la sussistenza, non contestata dalla controparte.
Sul requisito sanitario, il giudice ha assunto rilievo decisivo al parere medico-legale acquisito con l’ordinanza istruttoria presso la Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa. Secondo tale parere, il ricorrente, al momento del decesso della madre, presentava infermità e menomazioni che pregiudicavano la capacità lavorativa determinando una totale inabilità a proficuo lavoro.
Il giudice ha giudicato il parere condivisibile, correttamente formulato e supportato dalla documentazione in atti, con argomentazioni scientifiche esaurienti e convincenti, non contestate dalla controparte. Ha pertanto accolto il ricorso, riconoscendo il diritto alla reversibilità con decorrenza dal giorno successivo al decesso della dante causa.
Quanto agli accessori, il giudice ha riconosciuto gli interessi legali dalle singole scadenze debitorie fino al soddisfo e la rivalutazione monetaria, ove eccedente, secondo gli indici ISTAT. Sulle spese, ha liquidato in favore del difensore antistatario l’importo di € 800,00, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA.
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Nota della Redazione
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