Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse a decidere (TAR Lombardia n. 2075 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere costituisce condizione dell’azione e deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, permanendo fino al momento del passaggio in decisione della controversia. La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso determina la improcedibilità del gravame per difetto di interesse. La declaratoria di improcedibilità consegue automaticamente alla perdita di interesse, non essendo più necessaria la valutazione del merito delle censure originariamente dedotte.
Il Fatto
I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale su una studentessa con disturbo specifico dell’apprendimento e beneficiaria di piano didattico personalizzato, impugnavano la delibera con cui il Consiglio di classe di un istituto di istruzione secondaria aveva disposto la non ammissione dell’alunna alla classe successiva al termine dell’anno scolastico 2020/2021. La decisione era fondata sul mancato recupero, dopo la sospensione del giudizio, delle insufficienze riportate in matematica e fisica.
I ricorrenti censuravano la mancata attivazione di interrogazioni orali a compensazione delle prove scritte, nonché il difetto e la carenza di motivazione del giudizio finale, per non avere il Consiglio di classe considerato l’incidenza causale del disturbo specifico dell’apprendimento sul rendimento della studentessa. Dopo il rigetto dell’istanza cautelare, con nota depositata il 5 giugno 2025 i ricorrenti dichiaravano di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata da parte ricorrente in vista dell’udienza straordinaria di smaltimento. Su tale premessa ha fondato la declaratoria di improcedibilità del gravame.
Il percorso argomentativo muove dal principio generale secondo cui l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione che deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa e permanere in epoca successiva. Le condizioni dell’azione debbono cioè sussistere fino al momento del passaggio in decisione della controversia.
Venuta meno tale condizione per effetto della dichiarazione del ricorrente di non volere più coltivare il ricorso, il giudice amministrativo non può che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità. La decisione non comporta alcun esame del merito delle censure, restando assorbita ogni valutazione sulla fondatezza degli originari motivi di doglianza.
Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto equo disporne l’integrale compensazione tra le parti, anche in ragione della mancanza di attività difensiva svolta in vista dell’udienza. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa, con ordine alla Segreteria di oscurare i dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
Nota della Redazione
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