Rito abbreviato contabile ed estinzione del giudizio per integrale pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 28 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la definizione con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. si perfeziona con l’integrale adempimento dell’obbligo di pagamento della somma ridotta concordata con il Pubblico Ministero. Il pagamento deve intervenire nel termine perentorio fissato dal decreto presidenziale e deve essere documentato in originale presso la Segreteria. Verificato il tempestivo adempimento, il giudizio è dichiarato estinto ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., senza ulteriori accertamenti di merito sulla pretesa risarcitoria. Le spese possono essere compensate quando le parti ne facciano concorde richiesta.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige ha promosso giudizio di responsabilità per il risarcimento, in favore di un Comune, di complessivi euro 36.073,65 così ripartiti: euro 27.055,24 a carico di un primo convenuto e euro 9.018,41 a carico di un secondo. La posizione del primo è stata definita con separata sentenza della stessa Sezione.
La seconda convenuta ha presentato istanza di rito abbreviato, con il parere positivo del Pubblico Ministero, per definire il giudizio nei propri confronti mediante il pagamento di euro 2.705,53. Il Presidente della Sezione ha fissato la camera di consiglio e, all’esito, ha emesso decreto di accoglimento, assegnando alla convenuta il termine perentorio per il pagamento e per il deposito della relativa documentazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la regolarità del procedimento di definizione agevolata. Il decreto n. 3/2024, adottato all’udienza camerale ai sensi dell’art. 130, comma 6, c.g.c., ha accolto la domanda di definizione con rito abbreviato e ha ordinato alla convenuta di corrispondere al Comune la somma concordata, senza riserva o condizione, in unica soluzione ed entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione.
Il Collegio verifica poi l’adempimento. La documentazione è stata depositata in Segreteria nel termine assegnato e comprende il bonifico di euro 2.705,53 eseguito in favore dell’ente, con causale specificamente riferita al decreto, nonché la reversale di incasso emessa dal tesoriere comunale, attestante l’incasso della somma alla medesima causale.
Su queste basi la Corte rileva che il pagamento è tempestivo e regolarmente documentato, e che esso costituisce integrale adempimento di quanto determinato a carico della convenuta. L’adempimento esaurisce l’obbligo assunto con la definizione agevolata e preclude ogni ulteriore verifica sulla pretesa risarcitoria.
Quanto alle spese, il Collegio ritiene di poterle compensare, in ragione della concorde richiesta formulata dalle parti nel corso dell’udienza camerale.
Il giudizio è pertanto dichiarato estinto nei confronti della convenuta ai sensi e per gli effetti dell’art. 130, comma 8, c.g.c., con trasmissione degli atti alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.