Rito abbreviato contabile e definizione del giudizio dopo l’esatto pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 5 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato contabile, l’esatto e tempestivo pagamento della somma determinata dal giudice nel decreto di accoglimento dell’istanza ex art. 130 c.g.c. integra il presupposto per la definizione del giudizio di responsabilità. A fronte dell’adempimento, nulla osta alla definizione ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., con la conseguente preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e la non impugnabilità della sentenza di primo grado. Il regolamento delle spese resta oggetto di autonoma valutazione del giudice, che tiene conto dello stato del giudizio, della congruità della somma e del comportamento processuale del convenuto, anche successivo alla determinazione della somma, come l’immediato versamento. Nel caso di specie tali elementi giustificano la compensazione integrale.
Il Fatto
La Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio la convenuta, insieme ad altri soggetti, chiedendo la condanna solidale al pagamento di complessivi euro 127.502,00, oltre interessi, rivalutazione e accessori, per un’ipotesi di danno erariale cagionato all’Asl di Viterbo. Il pregiudizio sarebbe derivato dalla gestione dei Piani di Assistenza Individuale predisposti dal Serd di Civita Castellana negli anni 2012-2016.
Nella comparsa di costituzione la convenuta ha formulato istanza di rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo il versamento di euro 42.000,00 in favore dell’Asl di Viterbo. La Procura regionale ha reso parere favorevole. Con decreto del 15 giugno 2023 la Sezione ha accolto la richiesta, fissando il termine di trenta giorni dalla comunicazione per il pagamento. La convenuta ha eseguito il versamento in data 05.07.2023 e ha depositato la documentazione attestante l’adempimento.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce l’iter del rito speciale e ne individua il presupposto nella richiesta di definizione anticipata formulata dal convenuto, accompagnata dal versamento della somma determinata dal giudice con il decreto di accoglimento. Il parere favorevole della Procura regionale ha ritenuto ammissibile l’istanza, escludendo che l’elemento soggettivo del dolo, contestato in citazione, fosse incompatibile con l’espressione di un parere positivo.
Il passaggio centrale riguarda gli effetti dell’adempimento. La Corte afferma che, a fronte dell’esatto adempimento, nulla osta alla definizione del giudizio di responsabilità nelle forme del rito abbreviato, alternativo a quello ordinario. Da ciò deriva la preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e la non impugnabilità della sentenza di primo grado. Il rito abbreviato produce quindi una definizione tendenzialmente stabile del rapporto processuale, coerente con la funzione deflativa dell’istituto.
Sul regolamento delle spese di giudizio la Sezione opera una distinzione rilevante. Nel rito abbreviato la statuizione sulle spese non è automatica, ma richiede una valutazione del giudice. I parametri indicati sono lo stato del giudizio in cui viene proposta l’istanza, la congruità della somma, il comportamento processuale del convenuto e, in particolare, l’immediato versamento della somma dopo la sua determinazione.
Applicando tali criteri, la Corte dispone la compensazione integrale delle spese. La decisione è coerente con l’esatto adempimento e con la condotta processuale della convenuta. Il dispositivo definisce il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e dichiara che nulla è più dovuto in relazione ai fatti contestati nell’atto di citazione, statuendo nulla per le spese.
Nota della Redazione
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