Rinuncia agli atti e mancata notifica del ricorso: improcedibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 55 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio non determina l’estinzione del processo quando il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza non siano stati notificati ai resistenti. La mancata instaurazione del contraddittorio, prevista a pena di improcedibilità dall’art. 155, commi 3 e 5-bis, del c.g.c., prevale sull’esito estintivo e si traduce nella declaratoria di improcedibilità del ricorso. L’omissione della notificazione, tanto più se accompagnata dalla mancata costituzione in giudizio dei convenuti, impedisce al giudice di pronunciare sull’estinzione per rinuncia agli atti e impone la definizione in rito.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato e in pensione dal 2.10.2018, ha chiesto la rideterminazione e riliquidazione della pensione, con il riconoscimento degli incrementi correlati alle progressioni in carriera conseguite nel periodo dall’1.01.2011 al 31.12.2014 e dei connessi emolumenti pensionabili. La domanda investe gli effetti del blocco retributivo previsto dall’art. 9 della legge n. 122/2010.

Nel corso del giudizio il difensore ha depositato istanza di estinzione per rinuncia agli atti, con spese compensate, motivandola con il consolidarsi della giurisprudenza contraria alle domande e con la scelta di non provvedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza a INPS e al Ministero dell’Interno. All’udienza la causa è passata in decisione senza discussione orale.

La Motivazione della Corte

La decisione è assunta in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, del c.g.c.. Il Collegio verifica anzitutto la regolarità del contraddittorio e constata che agli atti non risulta alcuna ricevuta di notifica del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza, come invece prescritto dall’art. 155, commi 3 e 5-bis, del c.g.c..

La rilevata omissione si colloca in un quadro in cui i resistenti non si sono costituiti. Tale combinazione assume rilievo decisivo: la Corte sottolinea come la mancanza di notifica comporti la mancata instaurazione del contraddittorio, con conseguente impossibilità di esaminare nel merito le domande pensionistiche.

Il punto giuridicamente centrale è il rapporto tra l’istanza di rinuncia agli atti e il difetto di notificazione. La Corte chiarisce che la dichiarazione di estinzione per rinuncia non esaurisce la vicenda processuale. L’omissione della notifica «si aggiunge» alla rinuncia nel determinare l’improcedibilità del ricorso: il vizio del contraddittorio opera in via autonoma e prevalente rispetto all’esito estintivo che il difensore intendeva conseguire.

La conclusione è quindi di segno processuale: il ricorso è dichiarato improcedibile, con nulla per le spese. La Corte non esamina nel merito la questione degli incrementi correlati alle progressioni in carriera durante il periodo di blocco retributivo, perché il difetto di instaurazione del contraddittorio impedisce di pervenire a una pronuncia sostanziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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