Rito abbreviato contabile definito con il pagamento integrale delle somme (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 107 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato di cui all’art. 130 del Codice di giustizia contabile si definisce con l’integrale pagamento delle somme determinate dal decreto di accoglimento entro il termine assegnato. Verificato l’adempimento, il giudice dichiara la definizione alternativa del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, del Codice di giustizia contabile. La funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità persegue l’incameramento certo e immediato delle somme risarcitorie. Le spese processuali restano a carico dei convenuti quando non ricorrono le condizioni di compensazione previste dall’art. 31, comma 3, c.g.c..
Il Fatto
La Procura erariale ha citato in giudizio due convenuti chiedendo la condanna al pagamento complessivo di 280.000,00 euro, per un importo di 140.000,00 euro ciascuno, oltre rivalutazione, interessi e spese. Il danno sarebbe stato cagionato alla Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS con condotta gravemente colposa riferita all’assistenza medica durante la gestazione e il parto di una paziente e al decesso del suo neonato. A seguito della transazione intercorsa tra i genitori del neonato, l’ATS Sardegna, un convenuto e la compagnia assicurativa, con determinazione dirigenziale è stato liquidato l’importo complessivo di 280.000,00 euro.
Entrambi i convenuti hanno formulato richiesta di rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 del Codice della giustizia contabile. La Sezione l’ha accolta con i decreti n. 7/2025 e n. 8/2025, determinando rispettivamente in 56.000,00 euro e 28.000,00 euro le somme dovute. I convenuti hanno depositato copia dei bonifici e degli ordinativi di riscossione prima dell’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica centrale attiene alla verifica dei presupposti per la definizione alternativa del giudizio contabile. L’art. 130 del Codice di giustizia contabile consente al convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, di presentare richiesta di rito abbreviato a pena di decadenza nella comparsa di risposta, per la definizione del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.
La Sezione ha emesso i decreti di accoglimento in applicazione dell’art. 130, comma 6, Codice di giustizia contabile. All’udienza camerale il Pubblico Ministero ha rilevato che i convenuti hanno effettuato i pagamenti nei termini assegnati e ha chiesto la definizione del giudizio con la condanna alle spese; i difensori si sono associati alla richiesta.
Il Collegio ha verificato che le somme determinate con i decreti sono state corrisposte alla Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS entro il termine assegnato. Sussistono dunque i presupposti previsti dall’art. 130 del Codice di giustizia contabile. Ne consegue la declaratoria, nei confronti di entrambi i convenuti, dell’intervenuta definizione alternativa del giudizio mediante l’avvenuto pagamento degli importi ex art. 130, comma 8, del Codice di giustizia contabile.
Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ha ritenuto che non sussistano le condizioni per la compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. e che pertanto esse vadano poste a carico dei convenuti, liquidandole in 805,44 euro, da ripartire in parti uguali.
Nota della Redazione
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