Chiusura dei questionari consuntivi senza accertamenti critici e raccomandazioni su residui e FGDC (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 26 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, all’esito dell’esame dei questionari redatti dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, legge n. 266/2005, dispone la chiusura della procedura quando la documentazione acquisita e l’attività istruttoria non rivelino profili di criticità tali da richiedere ulteriori approfondimenti. La chiusura del controllo non equivale ad una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dai dati e dalle informazioni acquisite, né preclude future verifiche. Nell’esercizio del controllo, la Sezione può formulare raccomandazioni, anche in assenza di specifiche violazioni, laddove emergano profilidi attenzione meritevoli di segnalazione all’ente, come nel caso del mantenimento in bilancio di residui attivi di dubbia esigibilità e della corretta esposizione del Fondo di garanzia dei debiti commerciali nelle voci contabili previste dall’allegato n. 10 del d.lgs. n. 118/2011.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha avviato l’esame della documentazione contabile del Comune di Schivenoglia, un ente di 1.090 abitanti, relativamente ai rendiconti degli esercizi finanziari dal 2020 al 2024. Il controllo ha riguardato i questionari redatti dall’Organo di revisione, nonché i dati presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), nel sistema Con.Te. e in altre banche dati disponibili. All’esito dell’esame, è stata avviata un’istruttoria per acquisire chiarimenti in merito a tre profili specifici: i residui attivi e il Fondo crediti di dubbia esigibilità, il Fondo contenzioso e il Fondo di garanzia dei debiti commerciali.
La Motivazione della Corte
Dall’analisi della situazione finanziaria dell’ente, la Sezione ha verificato l’evoluzione del risultato di amministrazione, passato da 255.619,42 euro nel 2020 a 746.023,40 euro nel 2024, con una composizione che evidenzia una parte disponibile oscillante tra i 22.791,32 euro del 2022 e i 189.040,59 euro del 2021. In relazione ai residui attivi, l’istruttoria ha accertato che l’accantonamento al FCDE per l’esercizio 2024 ammonta a 431.932,13 euro, a fronte di residui complessivi per 994.944,89 euro, dei quali 619.441,40 euro riferiti ad annualità pregresse. L’ente ha fornito il prospetto illustrativo dei conteggi, basato sulla metodologia della media semplice per rapporto annuo, indicando i capitoli interessati, tra cui quelli relativi a IMU/TASI da recupero evasione, TARI da recupero evasione in conto residui e Canone Unico. La Sezione, pur prendendo atto dei chiarimenti, ha invitato l’ente a mantenere un costante monitoraggio sulla gestione dei residui attivi degli esercizi pregressi, rafforzando le attività di ricognizione e di verifica puntuale delle singole partite, nonché ad effettuare un’analisi mirata sui crediti con anzianità superiore al quinquennio, al fine di evitare il mantenimento in bilancio di partite di dubbia o inesigibile riscossione.
Quanto al Fondo di garanzia dei debiti commerciali, la Sezione ha rilevato dalla BDAP che l’importo di 80.431,09 euro accantonato per l’esercizio 2024 era stato erroneamente collocato nel prospetto tra gli altri accantonamenti, anziché nella specifica voce prevista dall’allegato n. 10 del d.lgs. n. 118/2011. L’istruttoria ha accertato che l’ente ha rispettato la condizione di cui alla lettera a) del comma 859 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 per gli esercizi dal 2021 al 2024, con accantonamenti annui pari rispettivamente a 5.682,54 euro, 33.868,76 euro, 11.618,12 euro e 29.261,67 euro, e uno stanziamento per il 2025 di 13.208,98 euro. La Sezione ha quindi rammentato all’ente che, a decorrere dal 2022, l’allegato a/1 al rendiconto deve riportare una specifica voce per l’accantonamento del Fondo, secondo la previsione introdotta dal D.M. 12 ottobre 2021, e che per la registrazione in bilancio di previsione il piano dei conti ha previsto la nuova voce U.1.10.01.06.001, in sostituzione della precedente codifica.
Le verifiche effettuate e l’attività istruttoria intercorsa non hanno reso necessario procedere ad ulteriori approfondimenti: i rendiconti oggetto di esame sono apparsi sostanzialmente in linea con i vincoli di finanza pubblica vigenti. La Sezione ha pertanto disposto, allo stato degli atti, la chiusura dei questionari consuntivi per gli esercizi dal 2020 al 2024, precisando che tale conclusione non implica una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti. La deliberazione è stata trasmessa al Sindaco e all’Organo di revisione dei conti del Comune per quanto di rispettiva competenza.
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Nota della Redazione
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