Rito abbreviato contabile definito con sentenza non impugnabile a spese compensate (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 128 del 14.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato dinanzi alla Corte dei conti, disciplinato dall’art. 130 del codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016), è ammesso con decreto del collegio in camera di consiglio, sentite le parti, con motivazione sulla congruità della somma proposta rispetto alla gravità della condotta e all’entità del danno. In caso di accoglimento il collegio determina la somma dovuta e fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Accertato il tempestivo e regolare versamento in unica soluzione, il collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese. La sentenza pronunciata in primo grado non è impugnabile.

Il Fatto

La Procura Regionale ha citato in giudizio, tra gli altri, il convenuto, quale organo interno di valutazione di un ente parco, chiedendone la condanna al pagamento di una somma a titolo di responsabilità amministrativa per le premialità riconosciute, negli anni dal 2018 al 2020, al direttore dell’ente. Secondo l’attore pubblico la condotta avrebbe causato un danno patrimoniale, da ascrivere a titolo di dolo e, in subordine, di colpa grave, con esclusione dell’operatività dello scudo erariale per la natura omissiva dell’addebito.

Il convenuto si è costituito e ha proposto istanza di rito abbreviato, offrendo il pagamento di una somma pari a circa un quarto della pretesa risarcitoria. Il Procuratore Regionale ha reso parere non concorde, richiamando il vincolo di solidarietà dell’addebito. La Sezione ha poi ammesso il rito con decreto e fissato il termine per il versamento.

La Motivazione della Corte

La questione attiene alla definizione del giudizio di responsabilità con il rito abbreviato, che l’art. 130 del codice di giustizia contabile configura come alternativo al rito ordinario, con funzione deflattiva e allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato delle somme. Il collegio richiama il comma 1, che subordina l’istanza al previo parere del pubblico ministero e al limite del 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

I commi 6 e 7 attribuiscono al collegio il potere di deliberare sulla richiesta con decreto in camera di consiglio, motivando sulla congruità della somma in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. In caso di accoglimento, il collegio determina la somma dovuta, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni e stabilisce l’udienza camerale per accertare il versamento.

Nel caso esaminato la Sezione rileva che l’ammissione al rito è stata seguita dal tempestivo pagamento delle somme determinate nel decreto. Il collegio prende atto del versamento, introitat o dall’ente danneggiato, e della mancata opposizione del Procuratore Regionale.

Il comma 8 prevede che il collegio definisca il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese; il comma 9 qualifica espressamente non impugnabile la sentenza pronunciata in primo grado. All’esito, la Sezione dichiara definito il giudizio abbreviato e compensa le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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