Irripetibile l’indebito pensionistico per affidamento del pensionato e ritardo dell’INPS (Corte dei Conti Sez. III App. n. 260 del 14.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ripetizione dell’indebito pensionistico conseguente alla riduzione del trattamento privilegiato per la parziale incumulabilità con lo stipendio, l’assenza di dolo del percipiente e la sussistenza di un legittimo affidamento escludono l’obbligo di restituzione. Il ritardo dell’INPS nell’applicare la corretta disciplina del cumulo non può essere addossato al pensionato, tanto più quando l’Ente disponeva di tutti gli elementi per procedere per tempo alla rideterminazione. Non integra colpevole negligenza l’omessa comunicazione della nuova posizione lavorativa quando gli adempimenti informativi fanno capo alle amministrazioni interessate.

Il Fatto

Il pensionato, già dirigente di Polizia di Stato dispensato dal servizio per inabilità fisica, ha successivamente assunto le funzioni di magistrato TAR, percependo in costanza di attività la pensione privilegiata. L’INPS ha dapprima riconosciuto il cumulo nella misura del 50%, poi ha chiesto il recupero di € 88.315,30 corrisposti dal 18.5.2011 al 28.2.2015.

Dopo una prima pronuncia favorevole al pensionato, la Sezione d’appello ha riqualificato la fattispecie applicando l’art. 10 del d.lgs. n. 503/1992 e ha rimesso gli atti al giudice di primo grado per l’accertamento in fatto sull’affidamento. Il giudice del rinvio ha dichiarato la ripetibilità della somma. Da qui il nuovo appello.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente la Sezione respinge le eccezioni di rito. L’incompetenza territoriale è tardiva, perché nel processo pensionistico il difetto va eccepito a pena di decadenza e i mutamenti di residenza successivi al ricorso sono irrilevanti ex art. 5 c.p.c. Infondata è anche l’eccezione sulla mancata notifica dell’atto di riassunzione, depositato in Segreteria nel rispetto del termine di novanta giorni.

Nel merito la Corte affronta il tema dell’indebito pensionistico discendente dal cumulo tra pensione privilegiata e retribuzione. Richiama la cornice normativa: il principio generale della ripetizione ex art. 2033 cod. civ., la regola opposta dell’art. 206 del T.U. n. 1092/1973 per le pensioni definitivamente attribuite, e l’art. 52 della legge n. 88/1981 che esclude il recupero salvo il dolo del percipiente.

Il Collegio ritiene non condivisibile la tesi della provvisorietà del trattamento. I provvedimenti concessivi della pensione privilegiata di quinta e di seconda categoria sono autonomi e definitivi: la modifica è conseguente all’aggravamento della patologia, non al passaggio da una liquidazione provvisoria a quella definitiva. L’indebito non rientra dunque nella casistica dei conguagli.

La Corte esclude qualsiasi colpevole negligenza a carico del pensionato. La cancellazione dai ruoli dell’amministrazione di appartenenza e l’apertura della nuova posizione assicurativa fanno capo alle amministrazioni interessate; spetta all’ufficio del trattamento giuridico ed economico comunicare all’INPS la nuova posizione del dipendente.

L’Istituto avrebbe potuto conoscere la nuova posizione già nel 2014, in esecuzione del provvedimento più favorevole, e rilevare che il pensionato percepiva anche lo stipendio di magistrato. Il ritardo dell’Ente nell’applicare la corretta disciplina del cumulo fonda l’affidamento del percipiente e conferma l’applicazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 503/1992. L’appello è accolto e l’indebito dichiarato irripetibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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