Permessi L. 104/92 distolti a fini privati: danno erariale e dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 129 del 14.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che richieda ed ottenga i permessi previsti dall’art. 33 della legge n. 104/92 per assistere un familiare disabile e li utilizzi per finalità estranee all’assistenza, con consapevole volontà di assentarsi fraudolentemente dal servizio, è tenuto al risarcimento del danno erariale in favore dell’amministrazione di appartenenza. Il pregiudizio patrimoniale coincide con la retribuzione indebitamente percepita per le giornate di assenza illegittimamente fruite. L’elemento soggettivo è integrato dal dolo, desumibile dall’attestazione falsa del presupposto assistenziale e dalla coscienza di percepire la retribuzione senza titolo. L’accertamento penale del fatto legittima il giudice contabile a fondare su di esso la propria pronuncia. L’offerta di risarcimento presentata all’amministrazione integra implicita ammissione di responsabilità.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dipendente pubblico di un istituto d’istruzione superiore chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale di euro 581,47 in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, oltre rivalutazione e interessi. Il giudizio trae origine dalla segnalazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, che aveva trasmesso la comunicazione dell’esercizio dell’azione penale per truffa aggravata ai danni dello Stato e falso ideologico.
Secondo l’accusa contabile, il dipendente aveva richiesto ed ottenuto i permessi dell’art. 33 della legge n. 104/92 per assistere il padre disabile, utilizzandoli invece per svolgere lavori di edilizia presso abitazioni private. Il Tribunale di Sulmona lo aveva condannato per i reati contestati. Il convenuto, non costituito, è rimasto contumace; all’udienza pubblica il P.M. ha confermato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte accerta preliminarmente la regolarità della notifica al convenuto non costituito, effettuata a mani della moglie, e ne dichiara la contumacia. Nel merito, il thema decidendum concerne la configurabilità del danno erariale conseguente all’illegittimo utilizzo dei permessi assistenziali.
Il Collegio rileva che la condotta illecita risulta accertata in sede penale dalla sentenza di condanna del Tribunale di Sulmona. Il dipendente ha richiesto ed ottenuto i permessi dell’art. 33 della legge n. 104/92, ma li ha impiegati per lavori di edilizia presso abitazioni private. La sussistenza del fatto è comprovata dalle deposizioni testimoniali rese nel procedimento penale, richiamate nel testo della pronuncia.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte riconosce il dolo nella causazione del pregiudizio, come richiesto dalla Procura. Esso è desumibile dalla consapevole volontà di assentarsi fraudolentemente dal servizio, attestando falsamente di dover assistere il padre disabile, e dalla coscienza e volontà di percepire indebitamente la retribuzione per le giornate di assenza.
Il danno viene quantificato in euro 581,47, pari alla retribuzione indebitamente percepita per i permessi illegittimamente fruiti. La Corte valorizza altresì l’offerta di risarcimento del medesimo importo presentata dal difensore del convenuto all’Ufficio Scolastico Provinciale, qualificandola come implicita ammissione di responsabilità.
Il convenuto è pertanto condannato al risarcimento in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, oltre alla miglior sorte tra rivalutazione monetaria e interessi legali da ciascuna diminuzione patrimoniale, nonché interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a cura della Segreteria ai sensi dell’art. 31 del C.G.C. a carico del soggetto condannato.
Nota della Redazione
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