Rito abbreviato contabile: versamento integrale del danno patrimoniale esclude il doloso arricchimento (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato contabile di cui all’art. 130, comma 1 c.g.c., la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione è inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante. Quando il pagamento proposto comprende la posta di danno patrimoniale in misura integrale, sterilizzando il corrispondente vantaggio economico goduto dal convenuto, la fattispecie non è riconducibile alla predetta causa di inammissibilità. Il collegio, accertato il tempestivo e regolare versamento in unica soluzione, definisce il giudizio con sentenza e provvede sulle spese ai sensi dell’art. 130, comma 8 c.g.c..
Il Fatto
La Procura regionale ha citato una dipendente dell’Amministrazione, con qualifica di direttore amministrativo, per sentirla condannare al pagamento di una somma complessiva di euro 3.424,00, oltre accessori. L’ipotesi accusatoria riguardava il danno patrimoniale conseguente alla retribuzione corrisposta in corrispondenza di ore non effettivamente lavorate, quantificato in euro 1.141,26, e il danno all’immagine, quantificato nel doppio della retribuzione ingiustamente percepita, pari a euro 2.282,52.
L’azione traeva origine dalla nota con cui la Procura della Repubblica aveva comunicato la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di false attestazioni di presenza in servizio e truffa aggravata in danno di ente pubblico. La convenuta ha formulato istanza di ammissione al rito abbreviato, offrendo il pagamento della metà della posta di danno all’immagine e dell’intero danno patrimoniale.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha richiamato la disciplina dell’art. 130 c.g.c., che subordina l’accesso al rito alla presentazione della richiesta, con il previo e concorde parere del pubblico ministero, e alla sussistenza di una proposta congrua. Ai sensi del comma 6, il collegio delibera in camera di consiglio motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno.
Con il decreto n. 3/2024 del 23 settembre 2024 la Sezione ha accolto la richiesta, determinando la somma dovuta e fissando il termine perentorio di trenta giorni per il versamento. Il collegio ha osservato che la somma proposta per la posta di danno all’immagine coincideva con la misura massima consentita dal comma 1, risultando congrua allo stato degli atti.
Il passaggio argomentativo centrale riguarda l’art. 130, comma 4 c.g.c., che dichiara inammissibile la richiesta nei casi di doloso arricchimento del danneggiante. La Sezione ha chiarito che il pagamento integrale della posta di danno patrimoniale, corrispondente alla spesa sostenuta per le retribuzioni riferite alle ore non lavorate, sterilizza il vantaggio economico goduto dalla convenuta. La norma mira infatti a evitare che, nei casi in cui al danno corrisponda un arricchimento, il danneggiante possa trarre vantaggio dalla propria condotta illecita definendo il giudizio con il pagamento di una somma inferiore a quella contestata.
Dalla documentazione depositata è emerso che la convenuta ha tempestivamente eseguito il decreto, ordinando il bonifico della somma di euro 2.282,52 a favore della Tesoreria e che il Ministero ha acquisito l’importo. Di qui la dichiarazione di intervenuta definizione alternativa del giudizio. Quanto alle spese di giustizia, il collegio ha ritenuto che, alla luce dell’art. 31, comma 3 c.g.c., non sussistessero le condizioni per la compensazione, ponendole a carico della convenuta e liquidandole in euro 381,10.
Nota della Redazione
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