Diploma falso per incarichi ATA: nessun danno se la prestazione è routinaria (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 13 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per retribuzioni percepite da personale scolastico ATA in forza di un titolo di studio falso, il danno erariale non sussiste quando le prestazioni rese siano routinarie, di minimale complessità e non richiedano titoli di elevata specializzazione, e il dipendente sia comunque munito di un titolo di studio valido per l’accesso al profilo professionale. In tale ipotesi la pubblica amministrazione fruisce di un vantaggio ex art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994 pienamente comparabile a quello ottenibile da un soggetto con titolo più elevato, con conseguente rigetto della domanda di restituzione. Restano fermi i profili penali, disciplinari e civili della condotta mendace, mentre l’unico soggetto effettivamente leso è il terzo aspirante scavalcato in graduatoria.

Il Fatto

La Procura Regionale ha citato in giudizio un collaboratore scolastico supplente per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 12.228,98 al netto delle ritenute, in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’addebito riguarda la percezione di retribuzioni per incarichi ATA ottenuti autocertificando il possesso di un diploma di qualifica professionale mai conseguito, con il quale il convenuto aveva ottenuto l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia e diversi contratti di supplenza.

Il convenuto ha eccepito l’improcedibilità e l’improponibilità dell’azione per la pendenza del procedimento penale, in subordine la sospensione del giudizio contabile, e la prescrizione delle voci di danno anteriori al quinquennio precedente la notifica dell’invito a dedurre. Nel merito ha negato l’antigiuridicità della condotta e il danno, invocando l’art. 2126 cod. civ. e il possesso di un diploma di maturità scientifica comunque utile per l’accesso al profilo.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge le eccezioni preliminari. Tra giudizio penale e giudizio contabile non sussiste litispendenza né rischio di contrasto di giudicati, per la diversità di giurisdizione, di parti e di oggetto; l’azione del pubblico ministero contabile è preclusa solo dall’integrale risarcimento del danno, nella specie non avvenuto. Non ricorrono nemmeno le condizioni dell’art. 106 CGC: manca l’istanza concorde per la sospensione facoltativa e il giudizio penale non è causa pregiudiziale in senso tecnico, secondo le Sezioni Riunite n. 9/2018/ORD e n. 3/2018/ORD.

Infondata è anche l’eccezione di prescrizione. Nella frode ai danni della PA l’occultamento doloso è insito nella condotta, sicché il termine quinquennale decorre dalla scoperta del danno ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, individuata nel rinvio a giudizio quale momento di conoscibilità giuridica dell’illecito.

La condotta è provata: il diploma rientrava in uno stock assegnato a un altro istituto, la sessione d’esame non si tenne mai e i componenti della commissione ne hanno escluso la partecipazione. L’elemento soggettivo è il dolo, perché il convenuto sapeva di non aver mai sostenuto l’esame. Sul danno, la Sezione richiama la propria recente rimeditazione dell’indirizzo tradizionale e distingue tre ipotesi: prestazioni non routinarie con titoli specialistici non posseduti, con restituzione integrale; prestazioni routinarie svolte da soggetto titolato con votazione inferiore, senza danno; prestazioni routinarie svolte da soggetto privo del titolo prescritto, con riduzione percentuale del danno.

Nel caso concreto le mansioni di collaboratore scolastico sono elementari e non presuppongono specializzazioni; il diploma di maturità scientifica posseduto, pur con votazione inferiore, è tra quelli previsti per l’accesso al profilo. Non è provato che le prestazioni siano state inadeguate o inutili. Pertanto l’illecito non ha causato danno e la domanda è rigettata. Le spese sono compensate stante la sopravvenienza della nuova elaborazione giurisprudenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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