Conto giudiziale escluso per beni in uso con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 140 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale è obbligato alla resa del conto giudiziale soltanto quando la gestione integrata presenti i caratteri tipici della cassa o del magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e con un effettivo obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. In difetto di tale presupposto, la detenzione di beni eterogenei, anche a carattere durevole, destinati all’uso delle articolazioni funzionali dell’ente, configura un mero debito di vigilanza, che qualifica il dipendente come agente amministrativo e non come agente contabile. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto, con restituzione degli atti all’Amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto, iscritto al registro di Segreteria, riguarda un dipendente di un comune che ha presentato il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2022, con riferimento a beni mobili di pertinenza dell’ente. Il conto concerne beni eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni comunali e riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente.

Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate, chiede la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore espone il contenuto della relazione e il Pubblico Ministero concorda con la richiesta.

La Motivazione della Corte

La Sezione individua l’elemento discriminante tra le due figure di consegnatario nella natura della gestione affidata. Il consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile, è tenuto alla resa del conto giudiziale; il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo, non vi è obbligato. Lo spartiacque è rappresentato dalla gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali.

Il Collegio chiarisce che i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio devono determinare un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con configurazione di un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. L’obbligo di resa del conto, anche negli enti locali, ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254/2002, non può dunque prescindere dall’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia.

Tale debito investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni. La posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura invece in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori.

La Sezione aderisce alla consolidata giurisprudenza contabile richiamata — Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017 e Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017 — e rileva che nel conto in esame non è possibile individuare i beni per i quali sia previsto un effettivo debito di custodia. La natura eterogenea dei beni e l’assenza di una tipica gestione di cassa o di magazzino escludono l’obbligo di resa. Il giudizio è pertanto improcedibile, con restituzione del conto all’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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