Rito abbreviato contabile: definizione del giudizio e spese a carico del convenuto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 174 del 25.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la definizione con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c. presuppone l’integrale pagamento della somma concordata con la Procura regionale e il deposito della documentazione attestante l’avvenuto incasso. Accertato il soddisfo, il Collegio dichiara definito il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e provvede sulle spese di giudizio. Queste vanno poste a carico del convenuto, qualificato virtualmente soccombente, secondo la giurisprudenza costante della Sezione.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il convenuto per il pagamento, in favore di un’amministrazione universitaria, della somma di euro 439.669,05 oltre rivalutazione e accessori, a titolo di colpa grave, per aver svolto attività libero professionali in costanza di rapporto a tempo pieno ed esclusivo con l’amministrazione di appartenenza.

Il convenuto ha chiesto l’accesso al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. con proposta di pagamento di euro 141.000,00, pari a circa il 32% del danno erariale prospettato. La Procura ha reso parere favorevole sull’an e sul quantum. Con decreto n. 27 del 3 luglio 2024 il Collegio ha ammesso il convenuto al rito abbreviato, determinando in euro 141.000,00 la somma dovuta e fissando il termine di trenta giorni per il versamento, con onere di deposito della documentazione attestante il pagamento e la quietanza dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum attiene alla possibilità di definire il giudizio con rito abbreviato quando il convenuto abbia integralmente eseguito il pagamento concordato. Il Collegio rileva che sussistono i presupposti per la definizione ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c.

Il percorso argomentativo muove dall’accertamento dell’avvenuto versamento: il convenuto ha eseguito il bonifico di euro 141.000,00 e ha depositato copia della contabile dell’amministrazione che attesta l’incasso della somma. Tale documentazione integra il presupposto fattuale richiesto dalla norma per la definizione agevolata.

La Corte sottolinea che, ai sensi della predetta disposizione, il Collegio deve provvedere anche sulle spese di giudizio. Queste, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del convenuto, qualificato virtualmente soccombente. A sostegno di tale soluzione il Collegio richiama la giurisprudenza costante della Sezione, citando la pronuncia n. 127/2022.

La decisione conferma l’orientamento secondo cui la definizione con rito abbreviato non esonera il convenuto dal carico delle spese. La soccombenza virtuale opera quale criterio di allocazione, in coerenza con la funzione satisfattiva e deflattiva dell’istituto.

Il giudizio è pertanto dichiarato definito ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., con condanna del convenuto al pagamento delle spese, liquidate in euro 99,65.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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